La nota muove dalla recente scelta del Protocollo n. 15 alla Cedu di intervenire per per la prima volta sul testo del Preambolo della Convenzione per introdurre un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e all’apprezzamento del margine di apprezzamento nazionale. Dopo aver ricostruito l'origine e il significato della nozione di margine di apprezzamento, vengono richiamati gli elementi di cui la Corte di Strasburgo tiene conto nell'applicazione di tale dottrina (la considerazione del quadro comparato, l’importanza del diritto in gioco per l’esistenza o l’identità del ricorrente, e il coinvolgimento di materie che toccano questioni morali o etiche ovvero scelte economico-fiscali). Nonostante lo sforzo della Corte di precisare tali criteri di valutazione, la loro effettiva applicazione sembra condurre spesso a esiti incerti, come emerge da due decisioni del gennaio 2021 che vengono approfondite e commentate: Lâcâtus C. Svizzera (ric. n. 14065/15) e L.B. c. Ungheria (ric. n. 36345/16).
Il Protocollo n. 15 codifica il margine di apprezzamento (e le sue incertezze applicative) nel Preambolo della Cedu / E. Crivelli. - In: QUADERNI COSTITUZIONALI. - ISSN 0392-6664. - 41:2(2021 Jun), pp. 442-445. [10.1439/100844]
Il Protocollo n. 15 codifica il margine di apprezzamento (e le sue incertezze applicative) nel Preambolo della Cedu
E. Crivelli
2021
Abstract
La nota muove dalla recente scelta del Protocollo n. 15 alla Cedu di intervenire per per la prima volta sul testo del Preambolo della Convenzione per introdurre un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e all’apprezzamento del margine di apprezzamento nazionale. Dopo aver ricostruito l'origine e il significato della nozione di margine di apprezzamento, vengono richiamati gli elementi di cui la Corte di Strasburgo tiene conto nell'applicazione di tale dottrina (la considerazione del quadro comparato, l’importanza del diritto in gioco per l’esistenza o l’identità del ricorrente, e il coinvolgimento di materie che toccano questioni morali o etiche ovvero scelte economico-fiscali). Nonostante lo sforzo della Corte di precisare tali criteri di valutazione, la loro effettiva applicazione sembra condurre spesso a esiti incerti, come emerge da due decisioni del gennaio 2021 che vengono approfondite e commentate: Lâcâtus C. Svizzera (ric. n. 14065/15) e L.B. c. Ungheria (ric. n. 36345/16).File | Dimensione | Formato | |
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