Nella sentenza annotata il Consiglio di Stato afferma che l’impresa affidataria di un lotto di lavori non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione alla gara per l’affidamento di un altro lotto di lavori da eseguire sul medesimo immobile. Tale convincimento si fonda su un’interpretazione erronea della disposizione contenuta nell’art. 80, c. 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, e su una discutibile ricostruzione del rapporto intercorrente tra la predetta disposizione e la norma fondamentale, regolante la materia del conflitto di interessi nelle procedure d’appalto, id est l’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. Nell'articolo si sottolineano le ragioni, di ordine testuale e sistematico, che non consentono una piena assimilazione delle due fattispecie normative; inoltre si indicano i motivi per cui non è necessaria, ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi nel caso di specie, l’esistenza di una specifica disposizione che espressamente vieti all’operatore economico già affidatario di un lotto di lavori di partecipare a successive gare riguardanti altri stralci funzionali del medesimo appalto di lavori.
Il conflitto di interessi nel caso di appalti di lavori suddivisi in più lotti funzionali / F. Gaffuri. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 2021:6(2021), pp. 1439-1441.
Il conflitto di interessi nel caso di appalti di lavori suddivisi in più lotti funzionali
F. Gaffuri
2021
Abstract
Nella sentenza annotata il Consiglio di Stato afferma che l’impresa affidataria di un lotto di lavori non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione alla gara per l’affidamento di un altro lotto di lavori da eseguire sul medesimo immobile. Tale convincimento si fonda su un’interpretazione erronea della disposizione contenuta nell’art. 80, c. 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, e su una discutibile ricostruzione del rapporto intercorrente tra la predetta disposizione e la norma fondamentale, regolante la materia del conflitto di interessi nelle procedure d’appalto, id est l’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. Nell'articolo si sottolineano le ragioni, di ordine testuale e sistematico, che non consentono una piena assimilazione delle due fattispecie normative; inoltre si indicano i motivi per cui non è necessaria, ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi nel caso di specie, l’esistenza di una specifica disposizione che espressamente vieti all’operatore economico già affidatario di un lotto di lavori di partecipare a successive gare riguardanti altri stralci funzionali del medesimo appalto di lavori.File | Dimensione | Formato | |
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