The impossibility of finding a provision in the Italian Constitution, by means of which the Court of Auditors has exclusive jurisdiction, has entailed the development of the so-called double track in matters of accounting liability of public agents. In particular, a public agent, who has committed an offence with consequent damage suffered by the public administration, may be subjected to concurrent proceedings, before the Court of Auditors and before the civil court. The traditional approach, which resolves any interference between the two judgments in terms of bringing the liability action, raises some important issues that deserve to be investigated. In addition to a possible violation of the principle of ne bis in idem, the concurrent jurisdictions results in a lack of harmony in the legal order, due to the fact that the public agent may be subjected to different legal framework, substantive and procedural, depending on whether the administration decides to act before the civil court by way of compensation for damage. A diversity that cannot be denied, but which, in order to be overcome, requires finding a difficult balance between the right of the public agent to always be judged under the same legal framework (Article no. 3 of the Italian Constitution) and the right of defense of the public administration (Article no. 24 of the Italian Constitution).

L’impossibilità di rinvenire nell’architrave costituzionale una disposizione che preveda il carattere esclusivo della giurisdizione erariale ha comportato il delinearsi nel nostro ordinamento di un doppio binario in materia di responsabilità contabile. In particolare, un dipendente pubblico, laddove commetta un illecito dal quale derivi un danno patito dalla pubblica amministrazione, può essere sottoposto a due contestuali giudizi, dinanzi alla Corte dei conti e all’autorità giurisdizionale ordinaria. L’impostazione tradizionalmente accolta, che risolve l’eventuale interferenza tra i due giudizi in termini di proponibilità dell’azione di responsabilità, lascia aperte alcune importanti questioni che meritano di essere indagate. Oltre a potersi prefigurare una violazione del principio del ne bis in idem, si viene a configurare una disarmonia sistemica, in cui il dipendente pubblico può essere sottoposto a diversi regimi, sostanziali e processuali, a seconda che l’amministrazione decida o meno di agire in giudizio in sede civile a titolo di risarcimento del danno. Una diversità che non può essere sottaciuta, ma che per essere superata richiede di rinvenire un difficile bilanciamento tra il diritto del funzionario pubblico ad essere sempre giudicato sulla base della medesima disciplina (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa della pubblica amministrazione (art. 24 Cost.).

Il sistema del doppio binario civile e contabile in materia di responsabilità, tra giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e diritto di difesa dell'amministrazione danneggiata / E. Romani. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 19:15(2021 Jun 16), pp. 217-251.

Il sistema del doppio binario civile e contabile in materia di responsabilità, tra giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e diritto di difesa dell'amministrazione danneggiata

E. Romani
Primo
2021

Abstract

The impossibility of finding a provision in the Italian Constitution, by means of which the Court of Auditors has exclusive jurisdiction, has entailed the development of the so-called double track in matters of accounting liability of public agents. In particular, a public agent, who has committed an offence with consequent damage suffered by the public administration, may be subjected to concurrent proceedings, before the Court of Auditors and before the civil court. The traditional approach, which resolves any interference between the two judgments in terms of bringing the liability action, raises some important issues that deserve to be investigated. In addition to a possible violation of the principle of ne bis in idem, the concurrent jurisdictions results in a lack of harmony in the legal order, due to the fact that the public agent may be subjected to different legal framework, substantive and procedural, depending on whether the administration decides to act before the civil court by way of compensation for damage. A diversity that cannot be denied, but which, in order to be overcome, requires finding a difficult balance between the right of the public agent to always be judged under the same legal framework (Article no. 3 of the Italian Constitution) and the right of defense of the public administration (Article no. 24 of the Italian Constitution).
L’impossibilità di rinvenire nell’architrave costituzionale una disposizione che preveda il carattere esclusivo della giurisdizione erariale ha comportato il delinearsi nel nostro ordinamento di un doppio binario in materia di responsabilità contabile. In particolare, un dipendente pubblico, laddove commetta un illecito dal quale derivi un danno patito dalla pubblica amministrazione, può essere sottoposto a due contestuali giudizi, dinanzi alla Corte dei conti e all’autorità giurisdizionale ordinaria. L’impostazione tradizionalmente accolta, che risolve l’eventuale interferenza tra i due giudizi in termini di proponibilità dell’azione di responsabilità, lascia aperte alcune importanti questioni che meritano di essere indagate. Oltre a potersi prefigurare una violazione del principio del ne bis in idem, si viene a configurare una disarmonia sistemica, in cui il dipendente pubblico può essere sottoposto a diversi regimi, sostanziali e processuali, a seconda che l’amministrazione decida o meno di agire in giudizio in sede civile a titolo di risarcimento del danno. Una diversità che non può essere sottaciuta, ma che per essere superata richiede di rinvenire un difficile bilanciamento tra il diritto del funzionario pubblico ad essere sempre giudicato sulla base della medesima disciplina (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa della pubblica amministrazione (art. 24 Cost.).
responsabilità erariale; Corte dei conti; doppio binario; art. 103, co. 2 Cost.; ne bis in idem; sentenza Rigolio; giurisdizione esclusiva; art. 11, co. 6 Codice della giustizia contabile; art. 24 Cost.
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
16-giu-2021
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45529&content=Il+sistema+del+doppio+binario+civile+e+contabile+in+materia+di+responsabilità&content_author=Elisabetta+Romani
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