The paper analyses the regulation of the employment contract of journalists in Italy. The analysis is focused on the problem of qualification of journalist as “subordinated” employee or (better) as a worker protected by law traditionally applied to employee. It is noted (critically) that, though since from ‘60s the sectoral collective agreement, which law has attributed erga omnes efficacy to, enlarged its field of applying also to freelancers who continuously grant the provision of articles on specific subjects but without being obliged to respect working time and to partecipate to daily editorial activity, later journalists have been systematically (and unconstitutionally) excluded from the applying of all the laws have recently aimed to extend the rights originally thought only in favour of employees also to self-employees who provide for services by themselves and integrated as a stable part of the organization of a firm. It is argued that the public relevance of information does not justify this exclusion ad it is welcomed a new ruling of Supreme Court of Cassation that abandons the traditional jurisprudence according to which it is unlawful to work professionally as journalist without being registered in the public register of professional jounalists and the employment contract is null.

L'Articolo analizza la disciplina del rapporto di lavoro giornalistico, rilevando come sia stato un campo di sperimentazione per la giurisprudenza per adattare la nozione di "subordinazione" ideata per il lavoro manuale nell'industria manifatturiera alla società dei servizi intellettuali. Non solo la giurisprudenza ha enucleato la c.d. subordinazione “attenuata” proprio con riguardo al del lavoro giornalistico, in cui i redattori lavorano prevalentemente fuori dalla sede del giornale con orari estremamente flessibili, ma la stessa contrattazione collettiva di categoria ha previsto una sorta di rapporto subordinato "convenzionale", cui, pur rispondendo ai caratteri legali della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., trova applicazione la disciplina protettiva del lavoro subordinato per previsione dello stesso ccnl. Questa soluzione ideata dal ccnl dei giornalisti è sostanzialmente anticipatoria a quanto previsto solo nel 2015 dal legislatore con la disciplina del rapporto di lavoro "eterorganizzato" introdotta dal d.lgs n. 81/2015. Risulta pertanto del tutto irragionevolezza - sul piano costituzionale - che proprio i giornalisti, come tutti gli iscritti ad albi professionali, siano stati esclusi dei giornalisti dall’ambito di applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015. Si saluta invece positivamente la nuova lettura giurisprudenziale del requisito dell’iscrizione all’albo dei professionisti quale condizione per la validità di un contratto di lavoro giornalistico. Rimane invece irrisolta la determinazione della retribuzione sufficiente da applicare al collaboratore fisso. Secondo la proposta dell'A. anche in tal caso non può che trovare applicazione il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (Questo contributo è destinato agli Studi in onore del Professor Roberto Pessi)

Il rapporto di lavoro giornalistico: uno smart working ante litteram / M. Pallini. - [s.l] : Centre for the study of European labour law "Massimo D'Antona", Università di Catania, 2020 Jul 07. (I WORKING PAPERS - CENTRO STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO "MASSIMO D'ANTONA")

Il rapporto di lavoro giornalistico: uno smart working ante litteram

M. Pallini
2020

Abstract

The paper analyses the regulation of the employment contract of journalists in Italy. The analysis is focused on the problem of qualification of journalist as “subordinated” employee or (better) as a worker protected by law traditionally applied to employee. It is noted (critically) that, though since from ‘60s the sectoral collective agreement, which law has attributed erga omnes efficacy to, enlarged its field of applying also to freelancers who continuously grant the provision of articles on specific subjects but without being obliged to respect working time and to partecipate to daily editorial activity, later journalists have been systematically (and unconstitutionally) excluded from the applying of all the laws have recently aimed to extend the rights originally thought only in favour of employees also to self-employees who provide for services by themselves and integrated as a stable part of the organization of a firm. It is argued that the public relevance of information does not justify this exclusion ad it is welcomed a new ruling of Supreme Court of Cassation that abandons the traditional jurisprudence according to which it is unlawful to work professionally as journalist without being registered in the public register of professional jounalists and the employment contract is null.
7-lug-2020
L'Articolo analizza la disciplina del rapporto di lavoro giornalistico, rilevando come sia stato un campo di sperimentazione per la giurisprudenza per adattare la nozione di "subordinazione" ideata per il lavoro manuale nell'industria manifatturiera alla società dei servizi intellettuali. Non solo la giurisprudenza ha enucleato la c.d. subordinazione “attenuata” proprio con riguardo al del lavoro giornalistico, in cui i redattori lavorano prevalentemente fuori dalla sede del giornale con orari estremamente flessibili, ma la stessa contrattazione collettiva di categoria ha previsto una sorta di rapporto subordinato "convenzionale", cui, pur rispondendo ai caratteri legali della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., trova applicazione la disciplina protettiva del lavoro subordinato per previsione dello stesso ccnl. Questa soluzione ideata dal ccnl dei giornalisti è sostanzialmente anticipatoria a quanto previsto solo nel 2015 dal legislatore con la disciplina del rapporto di lavoro "eterorganizzato" introdotta dal d.lgs n. 81/2015. Risulta pertanto del tutto irragionevolezza - sul piano costituzionale - che proprio i giornalisti, come tutti gli iscritti ad albi professionali, siano stati esclusi dei giornalisti dall’ambito di applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015. Si saluta invece positivamente la nuova lettura giurisprudenziale del requisito dell’iscrizione all’albo dei professionisti quale condizione per la validità di un contratto di lavoro giornalistico. Rimane invece irrisolta la determinazione della retribuzione sufficiente da applicare al collaboratore fisso. Secondo la proposta dell'A. anche in tal caso non può che trovare applicazione il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (Questo contributo è destinato agli Studi in onore del Professor Roberto Pessi)
giornalista; lavoro; collaborazione; coordinata; eterorganizzazione; albo;
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-rapporto-di-lavoro-giornalistico-uno-smart-working-ante-litteram/6052.aspx
Working Paper
Il rapporto di lavoro giornalistico: uno smart working ante litteram / M. Pallini. - [s.l] : Centre for the study of European labour law "Massimo D'Antona", Università di Catania, 2020 Jul 07. (I WORKING PAPERS - CENTRO STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO "MASSIMO D'ANTONA")
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