The need to adapt the national legislation on Whistleblowing to the recently approved European Directive represents an opportunity to reflect on the function that it could have in our legal system. The costs that an indiscriminate use of Whistleblowing generates, in terms of compressing the 'counter-interests' worthy of protection, suggest to reserve its use to the only cases in which it can really be aimed at protecting a public interest: this could also help to overcome the cultural resistance which, until now, prevented its effective enhancement as an instrument for promoting legality in the workplace.

La necessità di adeguare la normativa nazionale sul whistleblowing alla Direttiva europea in materia, recentemente approvata, rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo che potrebbe assumere tale strumento nel nostro ordinamento. Gli innegabili costi che un indiscriminato utilizzo del whistleblowing generano, sul piano della compressione dei ‘controinteressi’ meritevoli di tutela, inducono a suggerirne un uso cauto, limitato cioè alle sole ipotesi nelle quali esso può realmente essere finalizzato alla tutela di un interesse pubblico: ciò peraltro potrebbe anche contribuire a vincere le resistenze culturali che hanno sino ad ora ostacolato un’effettiva valorizzazione del whistleblowing come strumento di promozione della legalità nei luoghi di lavoro.

Il whistleblowing nell'ordinamento italiano : quadro attuale e prospettive per il prossimo futuro / A. Della Bella. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 30:3(2020), pp. 1403-1432.

Il whistleblowing nell'ordinamento italiano : quadro attuale e prospettive per il prossimo futuro

A. Della Bella
2020

Abstract

The need to adapt the national legislation on Whistleblowing to the recently approved European Directive represents an opportunity to reflect on the function that it could have in our legal system. The costs that an indiscriminate use of Whistleblowing generates, in terms of compressing the 'counter-interests' worthy of protection, suggest to reserve its use to the only cases in which it can really be aimed at protecting a public interest: this could also help to overcome the cultural resistance which, until now, prevented its effective enhancement as an instrument for promoting legality in the workplace.
La necessità di adeguare la normativa nazionale sul whistleblowing alla Direttiva europea in materia, recentemente approvata, rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo che potrebbe assumere tale strumento nel nostro ordinamento. Gli innegabili costi che un indiscriminato utilizzo del whistleblowing generano, sul piano della compressione dei ‘controinteressi’ meritevoli di tutela, inducono a suggerirne un uso cauto, limitato cioè alle sole ipotesi nelle quali esso può realmente essere finalizzato alla tutela di un interesse pubblico: ciò peraltro potrebbe anche contribuire a vincere le resistenze culturali che hanno sino ad ora ostacolato un’effettiva valorizzazione del whistleblowing come strumento di promozione della legalità nei luoghi di lavoro.
whistleblowing; corruzione; prevenzione dei fenomeni corruttivi; promozione della legalità
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2020
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