La Corte costituzionale affronterà a metà novembre 2020 una questione di particolare rilievo: se sia compatibile con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.) la disciplina emergenziale, introdotta dall’art. 83, co. 2 e 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. I. 24 aprile 2020, n. 27), che ha stabilito, relativamente ai procedimenti penali, la sospensione del corso della prescrizione del reato. la questione che la Corte costituzionale è chiamata a risolvere non è per nulla semplice, perché coinvolge profili problematici diversi e di particolare rilievo. I più evidenti, sui quali già mi sono soffermato, riguardano la ratio e la natura della prescrizione del reato, nonché l’ambito di applicazione del principio di irretroattività in rapporto all’istituto stesso. Quello forse meno evidente, ma non meno importante, riguarda l’esercizio della giurisdizione in materia penale – la giustizia come funzione e come servizio – in periodi di emergenza. Qualche riflessione conclusiva, a riguardo, può forse essere utile al dibattito in corso. Terremoti, epidemie e guerre sono eventi eccezionali che ostacolano l’esercizio della giurisdizione penale, rendendo difficile, se non impossibile, accertare fatti e responsabilità e rispondere alle attese di giustizia delle vittime. Quando eventi eccezionali impediscono il normale corso dell’attività giudiziaria, l’alternativa per lo Stato è tra alzare bandiera bianca – rinunciando alla pretesa punitiva e alla correlata tutela dei beni giuridici e delle vittime che li incarnano – oppure sospendere, assieme all’attività stessa, la prescrizione del reato. E’ quel che è avvenuto in occasione dell’emergenza sanitaria in corso e, come si è detto, in occasione di terremoti come quello che ha devastato alcuni anni fa l’Abruzzo.
Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l’emergenza Covid-19 / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2020:(2020 Nov 02).
Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l’emergenza Covid-19
G.L. Gatta
2020
Abstract
La Corte costituzionale affronterà a metà novembre 2020 una questione di particolare rilievo: se sia compatibile con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.) la disciplina emergenziale, introdotta dall’art. 83, co. 2 e 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. I. 24 aprile 2020, n. 27), che ha stabilito, relativamente ai procedimenti penali, la sospensione del corso della prescrizione del reato. la questione che la Corte costituzionale è chiamata a risolvere non è per nulla semplice, perché coinvolge profili problematici diversi e di particolare rilievo. I più evidenti, sui quali già mi sono soffermato, riguardano la ratio e la natura della prescrizione del reato, nonché l’ambito di applicazione del principio di irretroattività in rapporto all’istituto stesso. Quello forse meno evidente, ma non meno importante, riguarda l’esercizio della giurisdizione in materia penale – la giustizia come funzione e come servizio – in periodi di emergenza. Qualche riflessione conclusiva, a riguardo, può forse essere utile al dibattito in corso. Terremoti, epidemie e guerre sono eventi eccezionali che ostacolano l’esercizio della giurisdizione penale, rendendo difficile, se non impossibile, accertare fatti e responsabilità e rispondere alle attese di giustizia delle vittime. Quando eventi eccezionali impediscono il normale corso dell’attività giudiziaria, l’alternativa per lo Stato è tra alzare bandiera bianca – rinunciando alla pretesa punitiva e alla correlata tutela dei beni giuridici e delle vittime che li incarnano – oppure sospendere, assieme all’attività stessa, la prescrizione del reato. E’ quel che è avvenuto in occasione dell’emergenza sanitaria in corso e, come si è detto, in occasione di terremoti come quello che ha devastato alcuni anni fa l’Abruzzo.File | Dimensione | Formato | |
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