Nella sentenza sul caso Scoppola c. Italia (n. 3), la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani è tornata sulla controversa questione della legittimità dei limiti all'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei condannati e dei detenuti. Pur confermando formalmente i princìpi precedentemente enunciati nella controversa sentenza sul caso Hirst c. Regno Unito (n. 2), la Corte ne ha dato un'applicazione profondamente diversa. Le differenze tra i due casi indicano due diverse concezioni della natura del sindacato operato a livello internazionale. Nella sentenza Hirst, la Corte aveva assunto una posizione che ne esaltava la funzione costituzionale e di controllo sulla compatibilità della legislazione interna con lo standard convenzionale. Al contrario, nel caso Scoppola, ha accentuato la propria funzione tradizionale di garante di diritti individuali e di giudice del caso concreto. L'oscillazione tra questi due modelli diversi di giustizia sovranazionale, se non inquadrata in una più ampia riflessione sul ruolo della Corte, introduce un elemento di incertezza e imprevedibilità nell'applicazione della Convenzione, e non rende un buon servizio né agli Stati contraenti, né ai ricorrenti individuali.
Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia ‘individuale’ e giustizia ‘costituzionale’ dinanzi alla Grande Camera della Corte europea / C. Pitea. - In: DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 1971-7105. - 6:3(2012), pp. 663-668.
Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia ‘individuale’ e giustizia ‘costituzionale’ dinanzi alla Grande Camera della Corte europea
C. Pitea
2012
Abstract
Nella sentenza sul caso Scoppola c. Italia (n. 3), la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani è tornata sulla controversa questione della legittimità dei limiti all'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei condannati e dei detenuti. Pur confermando formalmente i princìpi precedentemente enunciati nella controversa sentenza sul caso Hirst c. Regno Unito (n. 2), la Corte ne ha dato un'applicazione profondamente diversa. Le differenze tra i due casi indicano due diverse concezioni della natura del sindacato operato a livello internazionale. Nella sentenza Hirst, la Corte aveva assunto una posizione che ne esaltava la funzione costituzionale e di controllo sulla compatibilità della legislazione interna con lo standard convenzionale. Al contrario, nel caso Scoppola, ha accentuato la propria funzione tradizionale di garante di diritti individuali e di giudice del caso concreto. L'oscillazione tra questi due modelli diversi di giustizia sovranazionale, se non inquadrata in una più ampia riflessione sul ruolo della Corte, introduce un elemento di incertezza e imprevedibilità nell'applicazione della Convenzione, e non rende un buon servizio né agli Stati contraenti, né ai ricorrenti individuali.File | Dimensione | Formato | |
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