La nuova funzione compensativa e perequativa attribuita dalle Sezioni Unite all’assegno divorzile – a fianco alla tradizionale funzione assistenziale – dà nuova forza alla tesi per cui i diritti del coniuge più debole dopo il divorzio sono negoziabili ex ante in vista dello scioglimento del vincolo. Il superamento dell’orientamento giurisprudenziale che da tempo afferma la radicale nullità di tali patti è dunque ora una prospettiva concreta ed un cenno in questa direzione vi è anche nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, se la giurisprudenza imboccherà finalmente questa strada, superando i pregiu-dizi ideologici del passato, dovranno essere definiti – come avviene negli ordinamenti che da anni af-fermano la validità dei patti in vista del divorzio – i limiti e i requisiti di efficacia degli accordi relativi al fu-turo scioglimento del vincolo matrimoniale in modo da contemperare, da un lato, l’autonomia negoziale dei coniugi e, dall’altro, le esigenze di tutela e salvaguardia della parte debole che non possono essere trascurate nel rapporto familiare. Ci permettiamo quindi di formulare una proposta per la definizione di tali limiti.

La funzione compensativa dell’assegno divorzile e la natura disponibile del diritto: una proposta / C. Rimini (DIRITTO E TECNOLOGIE INTELLIGENTI). - In: Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale / [a cura di] E. Al Mureden, R. Rovatti. - Prima edizione. - Torino : Giappichelli, 2020. - ISBN 9788875244545. - pp. 194-207

La funzione compensativa dell’assegno divorzile e la natura disponibile del diritto: una proposta

C. Rimini
2020

Abstract

La nuova funzione compensativa e perequativa attribuita dalle Sezioni Unite all’assegno divorzile – a fianco alla tradizionale funzione assistenziale – dà nuova forza alla tesi per cui i diritti del coniuge più debole dopo il divorzio sono negoziabili ex ante in vista dello scioglimento del vincolo. Il superamento dell’orientamento giurisprudenziale che da tempo afferma la radicale nullità di tali patti è dunque ora una prospettiva concreta ed un cenno in questa direzione vi è anche nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, se la giurisprudenza imboccherà finalmente questa strada, superando i pregiu-dizi ideologici del passato, dovranno essere definiti – come avviene negli ordinamenti che da anni af-fermano la validità dei patti in vista del divorzio – i limiti e i requisiti di efficacia degli accordi relativi al fu-turo scioglimento del vincolo matrimoniale in modo da contemperare, da un lato, l’autonomia negoziale dei coniugi e, dall’altro, le esigenze di tutela e salvaguardia della parte debole che non possono essere trascurate nel rapporto familiare. Ci permettiamo quindi di formulare una proposta per la definizione di tali limiti.
matrimonio; divorzio; accordi prematrimoniali
Settore IUS/01 - Diritto Privato
2020
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