Per comprendere appieno la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa all'indipendenza dei giudici polacchi e per valutarne la piena portata, non è sufficiente discutere dellla costituzionalizzazione del diritto dell'Unione Europea, di cui l'art. 2 TEU relativo ai suoi valori è uno degli elementi più visibili; occorre ripercorrere un principio fondamentale e consolidato del diritto comunitario e dell'Unione, quello dell'autonomia procedurale e istituzionale degli Stati membri, diretta conseguenza del principio di attribuzione. Il principio di attribuzione, va sottolineato, era già centrale sia nel Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sia nei Trattati di Roma del 25 marzo 1957 che istituivano la Comunità economica europea e Comunità europea dell'energia atomica. L'iscrizione formale di questo principio nel TUE da parte del Trattato di Lisbona ha solo reso esplicito un principio consolidato di diritto internazionale pubblico, al quale gli autori dei trattati istitutivi non hanno in alcun modo voluto derogare.
L’independance des juges et le droit de l?Union Europeenne du point de vue l’autonomie istitutionnelle (et procedurale) des etats membres / D.U. Galetta, J. Ziller (CAHIERS DE L'IRDEIC). - In: Les vaLeurs de L’union européenne / [a cura di] F. Peraldi Leneuf. - Paris : A. Pedone, 2020. - ISBN 9782233009517. - pp. 67-79
L’independance des juges et le droit de l?Union Europeenne du point de vue l’autonomie istitutionnelle (et procedurale) des etats membres
D.U. Galetta
;
2020
Abstract
Per comprendere appieno la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa all'indipendenza dei giudici polacchi e per valutarne la piena portata, non è sufficiente discutere dellla costituzionalizzazione del diritto dell'Unione Europea, di cui l'art. 2 TEU relativo ai suoi valori è uno degli elementi più visibili; occorre ripercorrere un principio fondamentale e consolidato del diritto comunitario e dell'Unione, quello dell'autonomia procedurale e istituzionale degli Stati membri, diretta conseguenza del principio di attribuzione. Il principio di attribuzione, va sottolineato, era già centrale sia nel Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sia nei Trattati di Roma del 25 marzo 1957 che istituivano la Comunità economica europea e Comunità europea dell'energia atomica. L'iscrizione formale di questo principio nel TUE da parte del Trattato di Lisbona ha solo reso esplicito un principio consolidato di diritto internazionale pubblico, al quale gli autori dei trattati istitutivi non hanno in alcun modo voluto derogare.File | Dimensione | Formato | |
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