La Terza Sezione della Corte di cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza (Cass. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, Pres. Rosi, Est. Gai) con la quale ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla sospensione del corso della prescrizione del reato, introdotta in relazione all’emergenza Covid-19 dall’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. La Terza Sezione della S.C. ha infatti ritenuto possibile e conforme a Costituzione una discutibile e, per quanto si dirà, a nostro avviso inammissibile interpretazione che legittima una deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.): un principio – si legge nella sentenza – che “ai soli limitati fini della disciplina emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto sopporta un sacrificio necessario”.
Tolleranza tra principi e principi intolleranti : L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2020:(2020 Jul 22).
Tolleranza tra principi e principi intolleranti : L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020
G.L. Gatta
2020
Abstract
La Terza Sezione della Corte di cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza (Cass. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, Pres. Rosi, Est. Gai) con la quale ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla sospensione del corso della prescrizione del reato, introdotta in relazione all’emergenza Covid-19 dall’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. La Terza Sezione della S.C. ha infatti ritenuto possibile e conforme a Costituzione una discutibile e, per quanto si dirà, a nostro avviso inammissibile interpretazione che legittima una deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.): un principio – si legge nella sentenza – che “ai soli limitati fini della disciplina emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto sopporta un sacrificio necessario”.File | Dimensione | Formato | |
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G.L. Gatta, Tolleranza tra principi e principi intolleranti (inderogabile l'art. 25, co. 2 Cost) _ Sistema Penale _ SP.pdf
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