Il contributo si interroga sulla ratio dell’esclusione delle controversie lavoristiche dall’ambito di applicazione della misura compulsiva indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., introdotta in via generale dal legislatore del 2009. L’A. osserva come la deroga appaia invero irragionevole e financo paradossale, alla luce della presenza nel diritto del lavoro, sin dai tempi dello Statuto, di strumenti di coercizione indiretta (v., oltre all’art. 28 s.l., l’attuale art. 18, comma 14 s.l.), volti essenzialmente a puntellare il libero esercizio delle prerogative sindacali sul luogo di lavoro. Prendendo spunto dalle criticità legate all’incoercibilità dell’ordine di reintegrazione (nelle residue ipotesi di tutela reale) e di assegnazione a mansioni congrue (nei casi di forzata inattività del lavoratore), l’A. sostiene che l’impiego di uno strumento coercitivo indiretto, non avente una natura riparatoria (i.e. risarcitoria) né tanto meno afflittiva (i.e. punitiva), potrebbe validamente fungere da garanzia dell’effettività dei diritti individuali aventi un addentellato nelle fonti di massimo rango e legati ad interessi di natura non meramente patrimoniale del prestatore di lavoro.
L’esclusione lavoristica dalla misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: un opportuno ripensamento / M. Biasi. - In: LAVORO, DIRITTI, EUROPA. - ISSN 2611-3783. - 2020:2(2020 Jul), pp. 1-13.
L’esclusione lavoristica dalla misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: un opportuno ripensamento
M. Biasi
2020
Abstract
Il contributo si interroga sulla ratio dell’esclusione delle controversie lavoristiche dall’ambito di applicazione della misura compulsiva indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., introdotta in via generale dal legislatore del 2009. L’A. osserva come la deroga appaia invero irragionevole e financo paradossale, alla luce della presenza nel diritto del lavoro, sin dai tempi dello Statuto, di strumenti di coercizione indiretta (v., oltre all’art. 28 s.l., l’attuale art. 18, comma 14 s.l.), volti essenzialmente a puntellare il libero esercizio delle prerogative sindacali sul luogo di lavoro. Prendendo spunto dalle criticità legate all’incoercibilità dell’ordine di reintegrazione (nelle residue ipotesi di tutela reale) e di assegnazione a mansioni congrue (nei casi di forzata inattività del lavoratore), l’A. sostiene che l’impiego di uno strumento coercitivo indiretto, non avente una natura riparatoria (i.e. risarcitoria) né tanto meno afflittiva (i.e. punitiva), potrebbe validamente fungere da garanzia dell’effettività dei diritti individuali aventi un addentellato nelle fonti di massimo rango e legati ad interessi di natura non meramente patrimoniale del prestatore di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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