L’ingresso nella “fase 2” dell’emergenza COVID-19 è segnato dall’emanazione del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, cui ha subito fatto seguito il d.p.c.m. 17 maggio 2020 (entrambi i provvedimenti possono leggersi in allegato). Attraverso una fonte primaria il Governo – nella sua veste di legislatore dell’emergenza – adegua le misure di contenimento del virus – e le correlate limitazioni a diritti e libertà fondamentali – all’evolversi della situazione epidemiologica, in via di miglioramento. Al tempo stesso, il nuovo decreto-legge introduce una disciplina sanzionatoria dell’inosservanza delle misure stesse autonoma rispetto a quella introdotta dal d.l. n. 19/2020 in relazione alla “fase 1” dell’emergenza. Come si sottolinea già nelle premesse del decreto-legge, le misure di contenimento dell’epidemia rispondono infatti a criteri di adeguatezza e proporzione. Ne consegue che alla flessione della curva dei contagi corrisponde un graduale allentamento delle misure limitative, i cui costi economici, sociali e psicologici sarebbero d’altra parte difficilmente ancora a lungo sostenibili. Come ha annunciato il Presidente Conte, la strada tracciata dall’ultimo decreto-legge è dunque quella di un ritorno alla “normalità”, per quanto indubbiamente graduale e cauto; un ritorno alla normalità che – ci ricordano epidemiologi e virologi – significherà una ripresa delle relazioni sociali e di buona parte delle ordinarie attività convivendo con il virus, che ancora circolerà per i prossimi mesi nel nostro come in altri paesi. Dalla fase dei divieti più o meno assoluti – che ci ha chiusi in casa – si passa ora alla fase della graduale ripresa delle attività, improntata tanto al rispetto di regole preventive ormai interiorizzate (dal lavaggio continuo delle mani, all’uso della mascherina, al distanziamento sociale, alla rinuncia a vecchie abitudini, quali la stretta di mano), quanto a nuove regole cautelari che prefigurano, per alcune attività, il ritorno a una difficile normalità (il pensiero corre alle regole per l’accesso distanziato a ristoranti, palestre, luoghi di culto, biblioteche, ecc.; regole che il penalista guarda con interesse, per il possibile rilievo nel giudizio di colpa, e che il lettore può trovare nel d.p.c.m. del 17 maggio 2020 e nelle oltre cento pagine di documenti ad esso allegati). Si prefigura, inoltre, una maggiore libertà di circolazione, allo stato all’interno della regione di residenza e, dal mese di giugno, sul territorio nazionale e all’estero. Il tutto, naturalmente, a condizione che la situazione epidemiologica non peggiori, rendendo inevitabile un passo indietro.

Emergenza COVID-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena) / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 33:(2020 May 18).

Emergenza COVID-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena)

G.L. Gatta
2020

Abstract

L’ingresso nella “fase 2” dell’emergenza COVID-19 è segnato dall’emanazione del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, cui ha subito fatto seguito il d.p.c.m. 17 maggio 2020 (entrambi i provvedimenti possono leggersi in allegato). Attraverso una fonte primaria il Governo – nella sua veste di legislatore dell’emergenza – adegua le misure di contenimento del virus – e le correlate limitazioni a diritti e libertà fondamentali – all’evolversi della situazione epidemiologica, in via di miglioramento. Al tempo stesso, il nuovo decreto-legge introduce una disciplina sanzionatoria dell’inosservanza delle misure stesse autonoma rispetto a quella introdotta dal d.l. n. 19/2020 in relazione alla “fase 1” dell’emergenza. Come si sottolinea già nelle premesse del decreto-legge, le misure di contenimento dell’epidemia rispondono infatti a criteri di adeguatezza e proporzione. Ne consegue che alla flessione della curva dei contagi corrisponde un graduale allentamento delle misure limitative, i cui costi economici, sociali e psicologici sarebbero d’altra parte difficilmente ancora a lungo sostenibili. Come ha annunciato il Presidente Conte, la strada tracciata dall’ultimo decreto-legge è dunque quella di un ritorno alla “normalità”, per quanto indubbiamente graduale e cauto; un ritorno alla normalità che – ci ricordano epidemiologi e virologi – significherà una ripresa delle relazioni sociali e di buona parte delle ordinarie attività convivendo con il virus, che ancora circolerà per i prossimi mesi nel nostro come in altri paesi. Dalla fase dei divieti più o meno assoluti – che ci ha chiusi in casa – si passa ora alla fase della graduale ripresa delle attività, improntata tanto al rispetto di regole preventive ormai interiorizzate (dal lavaggio continuo delle mani, all’uso della mascherina, al distanziamento sociale, alla rinuncia a vecchie abitudini, quali la stretta di mano), quanto a nuove regole cautelari che prefigurano, per alcune attività, il ritorno a una difficile normalità (il pensiero corre alle regole per l’accesso distanziato a ristoranti, palestre, luoghi di culto, biblioteche, ecc.; regole che il penalista guarda con interesse, per il possibile rilievo nel giudizio di colpa, e che il lettore può trovare nel d.p.c.m. del 17 maggio 2020 e nelle oltre cento pagine di documenti ad esso allegati). Si prefigura, inoltre, una maggiore libertà di circolazione, allo stato all’interno della regione di residenza e, dal mese di giugno, sul territorio nazionale e all’estero. Il tutto, naturalmente, a condizione che la situazione epidemiologica non peggiori, rendendo inevitabile un passo indietro.
Covid-19, coronavirus, diritto e covid-19, quarantena, misure di contenimento covid-19, emergenza epidemiologica COVID-19, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Settore IUS/17 - Diritto Penale
18-mag-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/emergenza-covid-19-e-fase-2-misure-limitative-e-sanzioni-nel-dl-1652020-n-33-e-una-nuova-disciplina-della-quarantena-gian-luigi-gatta
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