Uno dei riflessi dell’emergenza coronavirus è rappresentato dalla sospensione del corso della prescrizione del reato: una misura adottata a fronte dell’impossibilità di svolgere ordinariamente l’attività giudiziaria e dell’esigenza di prevenire la diffusione del virus negli ambienti giudiziari, senza però pregiudicare l’efficienza del processo penale, cioè la sua idoneità ad accertare fatti e, se del caso, responsabilità. L’emergenza ha così comportato l’introduzione di una nuova causa di sospensione del corso della prescrizione, rilevante ex art. 159 c.p. Ai sensi di tale disposizione, infatti, il corso della prescrizione rimane sospeso non solo in presenza delle tipiche cause di sospensione disciplinate dal codice penale, ma anche, appunto, “in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale…è imposta da una particolare disposizione di legge”. Si tratta, nel caso di specie, di una causa di sospensione introdotta da una legge eccezionale e temporanea, che ha l’effetto di prolungare di alcuni mesi il tempo necessario a prescrivere il reato. La sospensione è stata disposta dall’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 a decorrere dal 9 marzo 2020 con tre diversi termini finali: a) fino all’11 maggio 2020, in relazione ai procedimenti in cui opera la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto (art. 83, co. 2), compresi i procedimenti sub iudice, le cui udienze sono state rinviate ex lege a data successiva all’11 maggio (“fase 1 dei rinvii”). In tal senso dispone l’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 facendo riferimento al termine del 15 aprile 2020 che, tuttavia, è stato prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23; b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze siano rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno 2020 (“fase 2 dei rinvii”, che inizierà dal 12 maggio 2020). In tal senso dispone l’art. 83, co. 9 d.l. n. 18/2020; con la precisazione che il citato termine del 12 maggio (cioè il termine iniziale della “fase 2 dei rinvii” delle udienze, di cui all’art. 83, co. 6 e co. 7, lett. g) è stato sostituito a quello del 16 aprile 2020 dall’art. 36 d.l. n. 23/2020; c) fino al 31 dicembre 2020 – o alla data fissata per l’udienza, se precedente – nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, quando si tratti di procedimenti non rinviati, a richiesta del difensore, a carico di soggetti che siano sottoposti o possano essere sottoposti a limitazioni della libertà personale in applicazione di pene, misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione (art. 83, co. 3-bis d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione in legge dalla l. 24 aprile 2020, n. 27). Salva l’ultima ipotesi ora considerata, la sospensione del corso della prescrizione non opera in relazione ai procedimenti non rinviati ed esclusi dalla sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 83, co. 3, lett. b) e c) del d.l. n. 18/2020. Si tratta dei procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata della massima della custodia cautelare, di cui all’art. 304 c.p.p., dei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge sul mandato d’arresto europeo, dei procedimenti di estradizione per l’estero, dei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; nonché dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di incidente probatorio di cui all’art. 392 c.p.p.

Lockdown della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2020:(2020 May 04).

Lockdown della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito

G.L. Gatta
2020

Abstract

Uno dei riflessi dell’emergenza coronavirus è rappresentato dalla sospensione del corso della prescrizione del reato: una misura adottata a fronte dell’impossibilità di svolgere ordinariamente l’attività giudiziaria e dell’esigenza di prevenire la diffusione del virus negli ambienti giudiziari, senza però pregiudicare l’efficienza del processo penale, cioè la sua idoneità ad accertare fatti e, se del caso, responsabilità. L’emergenza ha così comportato l’introduzione di una nuova causa di sospensione del corso della prescrizione, rilevante ex art. 159 c.p. Ai sensi di tale disposizione, infatti, il corso della prescrizione rimane sospeso non solo in presenza delle tipiche cause di sospensione disciplinate dal codice penale, ma anche, appunto, “in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale…è imposta da una particolare disposizione di legge”. Si tratta, nel caso di specie, di una causa di sospensione introdotta da una legge eccezionale e temporanea, che ha l’effetto di prolungare di alcuni mesi il tempo necessario a prescrivere il reato. La sospensione è stata disposta dall’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 a decorrere dal 9 marzo 2020 con tre diversi termini finali: a) fino all’11 maggio 2020, in relazione ai procedimenti in cui opera la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto (art. 83, co. 2), compresi i procedimenti sub iudice, le cui udienze sono state rinviate ex lege a data successiva all’11 maggio (“fase 1 dei rinvii”). In tal senso dispone l’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 facendo riferimento al termine del 15 aprile 2020 che, tuttavia, è stato prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23; b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze siano rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno 2020 (“fase 2 dei rinvii”, che inizierà dal 12 maggio 2020). In tal senso dispone l’art. 83, co. 9 d.l. n. 18/2020; con la precisazione che il citato termine del 12 maggio (cioè il termine iniziale della “fase 2 dei rinvii” delle udienze, di cui all’art. 83, co. 6 e co. 7, lett. g) è stato sostituito a quello del 16 aprile 2020 dall’art. 36 d.l. n. 23/2020; c) fino al 31 dicembre 2020 – o alla data fissata per l’udienza, se precedente – nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, quando si tratti di procedimenti non rinviati, a richiesta del difensore, a carico di soggetti che siano sottoposti o possano essere sottoposti a limitazioni della libertà personale in applicazione di pene, misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione (art. 83, co. 3-bis d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione in legge dalla l. 24 aprile 2020, n. 27). Salva l’ultima ipotesi ora considerata, la sospensione del corso della prescrizione non opera in relazione ai procedimenti non rinviati ed esclusi dalla sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 83, co. 3, lett. b) e c) del d.l. n. 18/2020. Si tratta dei procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata della massima della custodia cautelare, di cui all’art. 304 c.p.p., dei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge sul mandato d’arresto europeo, dei procedimenti di estradizione per l’estero, dei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; nonché dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di incidente probatorio di cui all’art. 392 c.p.p.
COVID-19, coronavirus, emergenza COVID-19, prescrizione del reato,
Settore IUS/17 - Diritto Penale
4-mag-2020
https://sistemapenale.it/it/articolo/coronavirus-sospensione-corso-prescrizione-reato-principio-di-irretroattivita-gian-luigi-gatta
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