L’Autore esamina le sentenze in commento, dalle quali si ricava un orientamento ondivago in merito alla invalidità di contratti di investimento in valori mobiliari stipulati in violazione di doveri di informazione normativamente previsti. L’Autore evidenzia come la tutela debba essere affidata al rimedio risarcitorio anziché a quello invalidatorio, non potendosi ritenere di essere in presenza di un’ipotesi di nullità per contrasto con norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c.; la sanzione della nullità, benché possa agevolare la tutela dell’investitore grazie alle conseguenze restitutorie che porta con sé, non si giustifica giuridicamente.
Doveri di informazione dell’intermediario finanziario e sanzioni / M. Ambrosoli. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - 12(2005), pp. 1085-1111.
Doveri di informazione dell’intermediario finanziario e sanzioni
M. AmbrosoliPrimo
2005
Abstract
L’Autore esamina le sentenze in commento, dalle quali si ricava un orientamento ondivago in merito alla invalidità di contratti di investimento in valori mobiliari stipulati in violazione di doveri di informazione normativamente previsti. L’Autore evidenzia come la tutela debba essere affidata al rimedio risarcitorio anziché a quello invalidatorio, non potendosi ritenere di essere in presenza di un’ipotesi di nullità per contrasto con norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c.; la sanzione della nullità, benché possa agevolare la tutela dell’investitore grazie alle conseguenze restitutorie che porta con sé, non si giustifica giuridicamente.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.




