La riforma della prescrizione del reato è ormai da giorni tema centrale del dibattito politico e dei principali attori della giustizia penale: i magistrati, riunitisi a Genova alcuni giorni fa per il congresso nazionale della Associazione Nazionale Magistrati, e gli avvocati penalisti, che attraverso l’Unione delle Camere Penali Italiane hanno indetto una astensione dalle udienze e promosso svariate iniziative per manifestare contro la riforma. Approvata con l. 9 gennaio 2019, n. 3 (nell’ambito della c.d. l. spazza-corrotti), con previsione dell’entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020, la riforma, voluta dal Ministro della Giustizia Bonafede, è tanto semplice quanto dirompente, almeno in un sistema, come il nostro, nel quale da sempre la prescrizione del reato è possibile a processo in corso: la l. n. 3/2019 infatti blocca il corso della prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio, quale che ne sia l’esito (condanna o assoluzione). I reati non potranno più prescriversi nei giudizi d’appello o per cassazione. L’imminenza dell’entrata in vigore della riforma ha riacceso il dibattito che ne ha accompagnato l’approvazione, un anno fa. Pur nell’ambito di posizioni articolate, presenti all’interno dei mondi della magistratura, dell’avvocatura, dell’accademia e della politica, si fronteggiano in sostanza due visioni contrapposte.

Prescrizione del reato e lentezza del processo : male non cura male / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - (2019 Dec 09).

Prescrizione del reato e lentezza del processo : male non cura male

G.L. Gatta
2019

Abstract

La riforma della prescrizione del reato è ormai da giorni tema centrale del dibattito politico e dei principali attori della giustizia penale: i magistrati, riunitisi a Genova alcuni giorni fa per il congresso nazionale della Associazione Nazionale Magistrati, e gli avvocati penalisti, che attraverso l’Unione delle Camere Penali Italiane hanno indetto una astensione dalle udienze e promosso svariate iniziative per manifestare contro la riforma. Approvata con l. 9 gennaio 2019, n. 3 (nell’ambito della c.d. l. spazza-corrotti), con previsione dell’entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020, la riforma, voluta dal Ministro della Giustizia Bonafede, è tanto semplice quanto dirompente, almeno in un sistema, come il nostro, nel quale da sempre la prescrizione del reato è possibile a processo in corso: la l. n. 3/2019 infatti blocca il corso della prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio, quale che ne sia l’esito (condanna o assoluzione). I reati non potranno più prescriversi nei giudizi d’appello o per cassazione. L’imminenza dell’entrata in vigore della riforma ha riacceso il dibattito che ne ha accompagnato l’approvazione, un anno fa. Pur nell’ambito di posizioni articolate, presenti all’interno dei mondi della magistratura, dell’avvocatura, dell’accademia e della politica, si fronteggiano in sostanza due visioni contrapposte.
prescrizione del reato; lentezza del processo; processo penale; ragionevole durata del processo
Settore IUS/17 - Diritto Penale
9-dic-2019
https://sistemapenale.it/it/opinioni/prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo-proposte-per-uscire-dallimpasse-della-riforma-bonafede
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