Da diversi giorni ormai l’emergenza determinata dalla diffusione del coronavirus ha sconvolto la nostra quotidianità, e promette di farlo per non poco tempo ancora. Stiamo vivendo una situazione inedita, rispetto alla quale ognuno di noi, rimanendo a casa e limitando il più possibile le occasioni di contatto sociale, può e deve contribuire a ridurre la capacità diffusiva di un virus che ogni giorno miete vittime, specie tra i soggetti più deboli ed esposti al contagio, e che sta mettendo in crisi il sistema sanitario nazionale. Mentre medici, infermieri e scienziati sono impegnati giorno e notte a salvare vite, siamo chiamati, come mai prima, a una serie di rinunce, piccole e grandi, che valgono come atti di responsabilità e solidarietà sociale, prima ancora che come essere dirette alla tutela della nostra persona. Ciò premesso, come giuristi non possiamo fare a meno di riflettere su ciò che stiamo vivendo, in termini di limitazioni di diritti e libertà fondamentali: è qualcosa di semplicemente inimmaginabile in uno stato di diritto, in condizioni normali; condizioni che però il virus ha improvvisamente allontanato da noi, gettandoci appunto in una situazione eccezionale, mai sperimentata prima. Senonché lo stato di eccezione, nel nostro assetto costituzionale, giustifica sì deroghe, ma non indiscriminatamente: la tenuta dello stato di diritto, anche di fronte all’emergenza, richiede infatti limiti e controlli al potere del Governo di incidere restrittivamente su diritti e libertà fondamentali[1]. Le brevi riflessioni che seguono hanno il significato di porre sul tappeto problemi non già per intralciare l’attività di prevenzione della diffusione del virus, ma per rendere la stessa maggiormente conforme ai principi e, se possibile, più efficace. A me pare che occorra considerare sostanzialmente due problemi: l’uno, preliminare, di diritto costituzionale; l’altro, in buona misura corollario del primo, di diritto penale.
Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale : un deficit di legalità da rimediare / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - (2020 Mar 16).
Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale : un deficit di legalità da rimediare
G.L. Gatta
2020
Abstract
Da diversi giorni ormai l’emergenza determinata dalla diffusione del coronavirus ha sconvolto la nostra quotidianità, e promette di farlo per non poco tempo ancora. Stiamo vivendo una situazione inedita, rispetto alla quale ognuno di noi, rimanendo a casa e limitando il più possibile le occasioni di contatto sociale, può e deve contribuire a ridurre la capacità diffusiva di un virus che ogni giorno miete vittime, specie tra i soggetti più deboli ed esposti al contagio, e che sta mettendo in crisi il sistema sanitario nazionale. Mentre medici, infermieri e scienziati sono impegnati giorno e notte a salvare vite, siamo chiamati, come mai prima, a una serie di rinunce, piccole e grandi, che valgono come atti di responsabilità e solidarietà sociale, prima ancora che come essere dirette alla tutela della nostra persona. Ciò premesso, come giuristi non possiamo fare a meno di riflettere su ciò che stiamo vivendo, in termini di limitazioni di diritti e libertà fondamentali: è qualcosa di semplicemente inimmaginabile in uno stato di diritto, in condizioni normali; condizioni che però il virus ha improvvisamente allontanato da noi, gettandoci appunto in una situazione eccezionale, mai sperimentata prima. Senonché lo stato di eccezione, nel nostro assetto costituzionale, giustifica sì deroghe, ma non indiscriminatamente: la tenuta dello stato di diritto, anche di fronte all’emergenza, richiede infatti limiti e controlli al potere del Governo di incidere restrittivamente su diritti e libertà fondamentali[1]. Le brevi riflessioni che seguono hanno il significato di porre sul tappeto problemi non già per intralciare l’attività di prevenzione della diffusione del virus, ma per rendere la stessa maggiormente conforme ai principi e, se possibile, più efficace. A me pare che occorra considerare sostanzialmente due problemi: l’uno, preliminare, di diritto costituzionale; l’altro, in buona misura corollario del primo, di diritto penale.File | Dimensione | Formato | |
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