L’intensità del contenzioso sull’attività dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non si è tradotta in un visibile affinamento, da parte della giurisprudenza, degli strumenti di sindacato, né in una riflessione sulla natura e sui limiti del medesimo di fronte alle peculiarità della regolazione, come è invece accaduto in materia antitrust. La giurisprudenza appare singolarmente empirica e pragmatica, strettamente ancorata al caso concreto, spesso ondivaga e non lineare. Da un esame di tale giurisprudenza emerge insistentemente un tema centrale: quello del fondamento, della natura e dei limiti del potere di regolazione. Il giudice amministrativo, se non pone quasi mai in discussione il fondamento del potere esercitato facendo leva sull’ambiguità della norma attributiva del potere, spesso invece censura i criteri individuati dall’Autorità per l’esercizio del potere stesso, in quanto non li reputa funzionali agli obiettivi normativamente fissati. Ma un sindacato che utilizzi come criterio interpretativo i fini demandati all’Autorità comporta inevitabilmente un elevato tasso di creatività giurisprudenziale, dal momento che i fini posti dalla particolare norma attributiva del potere sono spesso in conflitto tra loro. La mancanza nella legge di un chiaro ordinamento delle finalità da perseguire nel processo di liberalizzazione consente ai giudici di elaborare propri criteri di regolazione, fino talvolta a sostituirsi all’Autorità.

Potere di regolazione e sindacato giurisdizionale / M. Ramajoli - In: Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati / [a cura di] E. Ferrari, M. Ramajoli, M. Sica. - [s.l] : Giappichelli, 2006. - ISBN 8834863216. - pp. 265-285

Potere di regolazione e sindacato giurisdizionale

M. Ramajoli
2006

Abstract

L’intensità del contenzioso sull’attività dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non si è tradotta in un visibile affinamento, da parte della giurisprudenza, degli strumenti di sindacato, né in una riflessione sulla natura e sui limiti del medesimo di fronte alle peculiarità della regolazione, come è invece accaduto in materia antitrust. La giurisprudenza appare singolarmente empirica e pragmatica, strettamente ancorata al caso concreto, spesso ondivaga e non lineare. Da un esame di tale giurisprudenza emerge insistentemente un tema centrale: quello del fondamento, della natura e dei limiti del potere di regolazione. Il giudice amministrativo, se non pone quasi mai in discussione il fondamento del potere esercitato facendo leva sull’ambiguità della norma attributiva del potere, spesso invece censura i criteri individuati dall’Autorità per l’esercizio del potere stesso, in quanto non li reputa funzionali agli obiettivi normativamente fissati. Ma un sindacato che utilizzi come criterio interpretativo i fini demandati all’Autorità comporta inevitabilmente un elevato tasso di creatività giurisprudenziale, dal momento che i fini posti dalla particolare norma attributiva del potere sono spesso in conflitto tra loro. La mancanza nella legge di un chiaro ordinamento delle finalità da perseguire nel processo di liberalizzazione consente ai giudici di elaborare propri criteri di regolazione, fino talvolta a sostituirsi all’Autorità.
regolazione economica; sindacato giurisdizionale; Autorità di regolazione
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2006
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