La disciplina del contratto di lavoro a termine contenuta nel d. lgs. n. 368 del 2001 non prevede, al contrario di quella abrogata, per l’ipotesi di nullità del termine ingiustificato l’effetto legale automatico di conservazione del contratto senza il termine, non imposto neppure dalla direttiva comunitaria 1999/70, che lascia (punto 5.2) al legislatore nazionale ogni determinazione in proposito perfino per gli abusi da successione, ai quali soltanto si riferisce la direttiva. Si chiede se l’effetto legale sostitutivo della volontà delle parti, nella specie qualificabile come nullità parziale necessaria, richieda una previsione espressa del legislatore oppure se possa essere ricavato in via interpretativa, distinguendo, se del caso, la nullità per violazione di norme inderogabili di trattamento minimo, per definizione provviste di efficacia sostitutiva (c.d. nullità di protezione), dalla nullità dell’elemento caratterizzante il sottotipo flessibile (c.d. ordine pubblico economico di direzione del mercato). Si chiede, inoltre, se, in mancanza dell’effetto legale conservativo, sia applicabile la disciplina di diritto comune della nullità parziale (art. 1419, c. 1, cod. civ.) e se tale disciplina consenta la conservazione del contratto anche laddove una delle parti non lo avrebbe voluto senza la clausola nulla.

Conseguenze della nullità del termine ingiustificato / C. Timellini. - In: COLLOQUI GIURIDICI SUL LAVORO. - 1:(2006), pp. 59-60.

Conseguenze della nullità del termine ingiustificato

C. Timellini
2006

Abstract

La disciplina del contratto di lavoro a termine contenuta nel d. lgs. n. 368 del 2001 non prevede, al contrario di quella abrogata, per l’ipotesi di nullità del termine ingiustificato l’effetto legale automatico di conservazione del contratto senza il termine, non imposto neppure dalla direttiva comunitaria 1999/70, che lascia (punto 5.2) al legislatore nazionale ogni determinazione in proposito perfino per gli abusi da successione, ai quali soltanto si riferisce la direttiva. Si chiede se l’effetto legale sostitutivo della volontà delle parti, nella specie qualificabile come nullità parziale necessaria, richieda una previsione espressa del legislatore oppure se possa essere ricavato in via interpretativa, distinguendo, se del caso, la nullità per violazione di norme inderogabili di trattamento minimo, per definizione provviste di efficacia sostitutiva (c.d. nullità di protezione), dalla nullità dell’elemento caratterizzante il sottotipo flessibile (c.d. ordine pubblico economico di direzione del mercato). Si chiede, inoltre, se, in mancanza dell’effetto legale conservativo, sia applicabile la disciplina di diritto comune della nullità parziale (art. 1419, c. 1, cod. civ.) e se tale disciplina consenta la conservazione del contratto anche laddove una delle parti non lo avrebbe voluto senza la clausola nulla.
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2006
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