La lex Iunia Licinia del 62 a.C. obbligò i magistrati a depositare all’erario i testi delle leggi che proponevano. La ragione di ciò era che l’erario era il luogo ove già si depositavano da tempo antico le leggi approvate: era quindi logico che lì confluissero anche i progetti di legge, in modo tale che i questori (o i cittadini eventualmente interessati) potessero controllare che i testi delle leggi approvate coincidessero con quelli delle leggi promulgate. Il deposito all’erario delle leges promulgate o approvate non aveva quindi la funzione di pubblicare quei testi. Per le prime, la pubblicazione avveniva infatti, durante il periodo del trinundinum, mediante iscrizione sulle tabulae di legno dealbatae affisse nel foro. Per le seconde, invece, la pubblicazione poteva avvenire mendiante incisione su bronzo ed esposizione al pubblico in vari luoghi della città di Roma, ma era piuttosto rara. Da tutto questo sistema emerge in fondo un carattere alquanto paradossale del sistema legislativo romano classico, almeno in relazione ai casi di tutte quelle leggi di cui non fosse prevista la pubblicazione su bronzo: quello per cui la conoscenza e la reperibilità delle leges erano assai più agevoli fintantoché esse fossero allo stato di leggi promulgate, o rogationes, scritte su tabulae dealbatae ed esposte nel foro, mentre lo erano assai meno dopo la loro approvazione nei comizi, quando venivano soltanto archiviate all'erario.
La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana / L. Gagliardi. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 8:(2009), pp. 1-39.
La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana
L. GagliardiPrimo
2009
Abstract
La lex Iunia Licinia del 62 a.C. obbligò i magistrati a depositare all’erario i testi delle leggi che proponevano. La ragione di ciò era che l’erario era il luogo ove già si depositavano da tempo antico le leggi approvate: era quindi logico che lì confluissero anche i progetti di legge, in modo tale che i questori (o i cittadini eventualmente interessati) potessero controllare che i testi delle leggi approvate coincidessero con quelli delle leggi promulgate. Il deposito all’erario delle leges promulgate o approvate non aveva quindi la funzione di pubblicare quei testi. Per le prime, la pubblicazione avveniva infatti, durante il periodo del trinundinum, mediante iscrizione sulle tabulae di legno dealbatae affisse nel foro. Per le seconde, invece, la pubblicazione poteva avvenire mendiante incisione su bronzo ed esposizione al pubblico in vari luoghi della città di Roma, ma era piuttosto rara. Da tutto questo sistema emerge in fondo un carattere alquanto paradossale del sistema legislativo romano classico, almeno in relazione ai casi di tutte quelle leggi di cui non fosse prevista la pubblicazione su bronzo: quello per cui la conoscenza e la reperibilità delle leges erano assai più agevoli fintantoché esse fossero allo stato di leggi promulgate, o rogationes, scritte su tabulae dealbatae ed esposte nel foro, mentre lo erano assai meno dopo la loro approvazione nei comizi, quando venivano soltanto archiviate all'erario.File | Dimensione | Formato | |
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