Nello scenario internazionale, il termine “popolo indigeno” è stato elaborato solo negli ultimi decenni. Una corretta identificazione è stata data dalle due Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla protezione dei popoli indigeni e di altri popoli tribali negli Stati indipendenti, n.107/1957 e n.169/1989, che hanno rimarcato, per la prima volta, la differenza tra comunità indigene e minoranze, basandosi sulla peculiarità del criterio di “ancestralità”. Mentre il termine “popolazione” si riferisce a un raggruppamento di persone, più o meno eterogeneo, che vive nello stesso territorio e condivide le medesime regole sociali e giuridiche, pur senza alcuno specifico legame culturale ed etnico, il termine “popolo” contraddistingue un insieme di persone con lo stesso comune denominatore culturale e storico che ne conferisce un’identità unica. Nello specifico, il “popolo indigeno” si differenzia per la sua caratteristica di connettere fra loro, in un rapporto biunivoco, popoli e terre. Il termine si riferisce, così, a un complesso di persone, in posizione non dominante nella vita politica e giuridica di un Paese, che non solo condividono il medesimo retroterra storico-culturale, per cui si auto-definiscono come un’identità separata e specifica con proprie istituzioni giuridiche e politiche (concetto di “minoranza”), ma vantano anche una comune discendenza storica ancestrale con avi che hanno sempre vissuto nel medesimo territorio sin da tempi immemori e, comunque, da un tempo antecedente alla colonizzazione o al brusco intervento occidentale. Pertanto, l’indigeno stesso si autodefinisce come parte integrante di una specifica comunità indigena, dalla quale è accettato in un comune processo di auto-identificazione. Si tratta del cosiddetto criterio della “continuità storica”, che non è un criterio giuridico, ma un parametro antropologico prestato al diritto internazionale. La cultura indigena è direttamente legata alla terra, all’ambiente e alla natura nel concetto ancestrale di Pacha Mama (o Terra Madre), come personificazione astratta di tutti gli elementi presenti nella natura e, al tempo stesso, come mera emanazione della cultura, della lingua e dell’identità indigene. Privare una comunità indigena dei propri territori storici equivarrebbe a un’integrazione forzata nel sistema nazionale, culminando in un processo di eliminazione della componente etnica indigena dalla società nazionale

Il diritto alla terra ancestrale indigena : come il caso Pueblo Saramaka vs. Suriname ha cambiato la giurisprudenza della Corte interamericana / L.A. Nocera. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - Focus Human Rights:3(2018 Dec 26), pp. 1-15.

Il diritto alla terra ancestrale indigena : come il caso Pueblo Saramaka vs. Suriname ha cambiato la giurisprudenza della Corte interamericana

L.A. Nocera
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2018

Abstract

Nello scenario internazionale, il termine “popolo indigeno” è stato elaborato solo negli ultimi decenni. Una corretta identificazione è stata data dalle due Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla protezione dei popoli indigeni e di altri popoli tribali negli Stati indipendenti, n.107/1957 e n.169/1989, che hanno rimarcato, per la prima volta, la differenza tra comunità indigene e minoranze, basandosi sulla peculiarità del criterio di “ancestralità”. Mentre il termine “popolazione” si riferisce a un raggruppamento di persone, più o meno eterogeneo, che vive nello stesso territorio e condivide le medesime regole sociali e giuridiche, pur senza alcuno specifico legame culturale ed etnico, il termine “popolo” contraddistingue un insieme di persone con lo stesso comune denominatore culturale e storico che ne conferisce un’identità unica. Nello specifico, il “popolo indigeno” si differenzia per la sua caratteristica di connettere fra loro, in un rapporto biunivoco, popoli e terre. Il termine si riferisce, così, a un complesso di persone, in posizione non dominante nella vita politica e giuridica di un Paese, che non solo condividono il medesimo retroterra storico-culturale, per cui si auto-definiscono come un’identità separata e specifica con proprie istituzioni giuridiche e politiche (concetto di “minoranza”), ma vantano anche una comune discendenza storica ancestrale con avi che hanno sempre vissuto nel medesimo territorio sin da tempi immemori e, comunque, da un tempo antecedente alla colonizzazione o al brusco intervento occidentale. Pertanto, l’indigeno stesso si autodefinisce come parte integrante di una specifica comunità indigena, dalla quale è accettato in un comune processo di auto-identificazione. Si tratta del cosiddetto criterio della “continuità storica”, che non è un criterio giuridico, ma un parametro antropologico prestato al diritto internazionale. La cultura indigena è direttamente legata alla terra, all’ambiente e alla natura nel concetto ancestrale di Pacha Mama (o Terra Madre), come personificazione astratta di tutti gli elementi presenti nella natura e, al tempo stesso, come mera emanazione della cultura, della lingua e dell’identità indigene. Privare una comunità indigena dei propri territori storici equivarrebbe a un’integrazione forzata nel sistema nazionale, culminando in un processo di eliminazione della componente etnica indigena dalla società nazionale
Interamerican Court; indigenous people; human rights
Settore IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato
Settore SPS/05 - Storia e Istituzioni delle Americhe
26-dic-2018
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37740
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