L’A. commenta in senso adesivo la sentenza con la quale la Corte di cassazione, definendo un giudizio che ha visto coinvolti l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l’ex senatore Sergio De Gregorio, ha per la prima volta affermato il principio secondo cui non è configurabile il delitto di corruzione propria, di cui all’art. 319 c.p., nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione; ciò in quanto l’attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo previste dagli artt. 67 e 68 Cost. l’assenza di vincolo di mandato e l’immunità per i voti espressi. La sentenza annotata offre all’A. lo spunto per allargare lo sguardo sul più vasto tema della corruzione in ambito politico, rispetto al quale, come conferma l’esperienza di altri ordinamenti, si pone il problema dell’adeguatezza delle norme incriminatrici in materia di corruzione, concepite in rapporto alla generalità degli agenti pubblici, a trovare applicazione nei confronti dei parlamentari, così come della più compren- siva categoria dei soggetti che, a vario titolo, ricoprono un incarico politico, su base elettiva (es. consiglieri regionali e comunali, sindaci o presidenti di regione) o perché nominati da soggetti eletti (es. assessori o ministri).
In tema di corruzione del parlamentare (note a margine del caso Berlusconi-De Gregorio) / M.C. Ubiali. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 61:4(2018 Dec), pp. 2296-2324.
In tema di corruzione del parlamentare (note a margine del caso Berlusconi-De Gregorio)
M.C. Ubiali
2018
Abstract
L’A. commenta in senso adesivo la sentenza con la quale la Corte di cassazione, definendo un giudizio che ha visto coinvolti l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l’ex senatore Sergio De Gregorio, ha per la prima volta affermato il principio secondo cui non è configurabile il delitto di corruzione propria, di cui all’art. 319 c.p., nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione; ciò in quanto l’attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo previste dagli artt. 67 e 68 Cost. l’assenza di vincolo di mandato e l’immunità per i voti espressi. La sentenza annotata offre all’A. lo spunto per allargare lo sguardo sul più vasto tema della corruzione in ambito politico, rispetto al quale, come conferma l’esperienza di altri ordinamenti, si pone il problema dell’adeguatezza delle norme incriminatrici in materia di corruzione, concepite in rapporto alla generalità degli agenti pubblici, a trovare applicazione nei confronti dei parlamentari, così come della più compren- siva categoria dei soggetti che, a vario titolo, ricoprono un incarico politico, su base elettiva (es. consiglieri regionali e comunali, sindaci o presidenti di regione) o perché nominati da soggetti eletti (es. assessori o ministri).File | Dimensione | Formato | |
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