Con l'art. 1, comma 1126, l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) il legislatore ha modificato la formulazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U.) nonché dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), con l'intento di stabilire un criterio di calcolo del danno differenziale meno oneroso per le ragioni di rivalsa dell'INAIL. Ad un esame più attento, tuttavia, gli effetti della novella si rivelano a tutto vantaggio del datore di lavoro nonostante la sua estraneità agli effetti del calcolo del danno differenziale.
Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019 e il vero intento del legislatore / G. Ludovico. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - 2019:5(2019 May 08), pp. 1-19.
Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019 e il vero intento del legislatore
G. Ludovico
2019
Abstract
Con l'art. 1, comma 1126, l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) il legislatore ha modificato la formulazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U.) nonché dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), con l'intento di stabilire un criterio di calcolo del danno differenziale meno oneroso per le ragioni di rivalsa dell'INAIL. Ad un esame più attento, tuttavia, gli effetti della novella si rivelano a tutto vantaggio del datore di lavoro nonostante la sua estraneità agli effetti del calcolo del danno differenziale.File | Dimensione | Formato | |
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