According to a new rule, pursuant to Italian Law n. 3 of 2019, the statute of limitation does not run after a judgement rendered by the court of first instance. A positive effect of such a reform, in terms of effectiveness of the criminal justice system, will be some decrease in the significant number of cases that are dismissed during trial because the offense becomes time barred, notwithstanding the fact that the defendant may potentially be guilty. However, such interruption of the statute of limitation poses the risk of increasing the length of the proceedings in the courts of second and third instance. This is why it is important that, before the reform enters into force in 2020, the Parliament approves another related reform aimed at guaranteeing the constitutional right to a reasonable length of the trial.

La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha anticipato il dies ad quem del termine di prescrizione del reato, individuandolo nel momento in cui diventa esecutiva la sentenza che definisce il giudizio di primo grado (o irrevocabile il decreto di condanna). La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. In relazione ai fatti commessi dopo questa data, la prescrizione del reato — che notoriamente nel sistema italiano ha assunto dimensioni patologiche — non potrà più verificarsi nei giudizi di appello e di cassazione. L’Autore commenta la rilevante novità, dandone un giudizio negativo nel metodo: la l. n. 9 del 2019 interviene infatti a poco più di un anno dalla riforma Orlando, realizzata con la l. n. 103 del 2017, sostituendola ancor prima che sia stato possibile misurarne gli effetti. Il giudizio dell’Autore è tuttavia positivo nel merito, in particolare rispetto all’obiettivo di rendere più efficace e ragionevole il sistema penale, riducendo il numero dei reati che si prescrivono durante lo svolgimento del processo, che risulta inutile e dispendioso. D’altra parte, la prescrizione bloccata dopo il primo grado pone il problema di un possibile effetto negativo sull’efficienza del processo nei successivi gradi di giudizio, rendendo fondamentali e urgenti, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, interventi strutturali volti a garantire la ragionevole durata del processo, in attuazione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.

Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado / G.L. Gatta. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 61:4(2018), pp. 2345-2358.

Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado

G.L. Gatta
2018

Abstract

According to a new rule, pursuant to Italian Law n. 3 of 2019, the statute of limitation does not run after a judgement rendered by the court of first instance. A positive effect of such a reform, in terms of effectiveness of the criminal justice system, will be some decrease in the significant number of cases that are dismissed during trial because the offense becomes time barred, notwithstanding the fact that the defendant may potentially be guilty. However, such interruption of the statute of limitation poses the risk of increasing the length of the proceedings in the courts of second and third instance. This is why it is important that, before the reform enters into force in 2020, the Parliament approves another related reform aimed at guaranteeing the constitutional right to a reasonable length of the trial.
La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha anticipato il dies ad quem del termine di prescrizione del reato, individuandolo nel momento in cui diventa esecutiva la sentenza che definisce il giudizio di primo grado (o irrevocabile il decreto di condanna). La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. In relazione ai fatti commessi dopo questa data, la prescrizione del reato — che notoriamente nel sistema italiano ha assunto dimensioni patologiche — non potrà più verificarsi nei giudizi di appello e di cassazione. L’Autore commenta la rilevante novità, dandone un giudizio negativo nel metodo: la l. n. 9 del 2019 interviene infatti a poco più di un anno dalla riforma Orlando, realizzata con la l. n. 103 del 2017, sostituendola ancor prima che sia stato possibile misurarne gli effetti. Il giudizio dell’Autore è tuttavia positivo nel merito, in particolare rispetto all’obiettivo di rendere più efficace e ragionevole il sistema penale, riducendo il numero dei reati che si prescrivono durante lo svolgimento del processo, che risulta inutile e dispendioso. D’altra parte, la prescrizione bloccata dopo il primo grado pone il problema di un possibile effetto negativo sull’efficienza del processo nei successivi gradi di giudizio, rendendo fondamentali e urgenti, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, interventi strutturali volti a garantire la ragionevole durata del processo, in attuazione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.
prescrizione del reato; riforma della prescrizione del reato
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2018
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Gian Luigi Gatta_prescrizione.pdf

accesso riservato

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 112.66 kB
Formato Adobe PDF
112.66 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/638240
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact