La riunificazione tedesca, la dissoluzione dell’ex Unione Sovietica e l’allargamento a est della Comunità europea hanno fatto riemergere la questione degli immobili ingiustamente sottratti ai proprietari alla fine della seconda guerra mondiale. Il conflitto nella ex Iugoslavia e gli accordi di Dayton hanno confermato la perdurante attualità della questione e costretto la comunità internazionale a farsene carico attraverso il rafforzamento della cooperazione volta precipuamente anche alla restituzione degli immobili. Indipendentemente dalle particolari situazioni espressamente assorbite dagli accordi di pace e di compensazione globale per i danni di guerra la restituzione dello specifico bene immobile costituisce la forma di riparazione prevista dal diritto internazionale, in particolare dalle norme a tutela dei diritti umani, pure rispetto a fatti risalenti nel tempo quali quelli che hanno interessato i territori confinanti con l’Italia a est o collegati alla Vertreibung dall’Ungheria, dalla Romania, dalla Slovacchia, dalla Prussia orientale, dalla Pomerania e dalla Slesia delle persone, per lo più di origine tedesca, spesso pretestuosamente accusate di avere perpetrato crimini di guerra e comunque sostenuto il nazionalsocialismo. Proprio il dibattito che in Germania ha accompagnato la Dichiarazione congiunta dei Governi della Repubblica federale tedesca e della Repubblica democratica tedesca del 15 giugno 1990 e l’adozione del Vermögensgesetz conferma, seppure sul piano dell’ordinamento interno, la priorità del diritto alla restituzione rispetto a quello residuale dell’indennizzo per quanto con la controversa eccezione relativa agli espropri avvenuti fra il 1945 e il 1949 nella zona assoggettata al regime di occupazione da parte dell’Unione Sovietica. In una diversa prospettiva i paesi dell’Europa centrale e orientale si sono confrontati con il problema degli immobili illecitamente sottratti ai legittimi proprietari dai regimi comunisti e con l’esigenza di porre rimedio alle ingiustizie del passato nel contesto del riordino generale del sistema proprietario. Tra gli Stati che hanno adottato le leggi di denazionalizzazione figurano Slovenia, Croazia, Lituania, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia. La emanazione di questi provvedimenti è stata ovunque accompagnata da discussioni dottrinali e da pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito. L’argomento maggiormente discusso è stato quello del rapporto tra restituzione e indennizzo nella riparazione degli illeciti subiti dagli individui ingiustamente privati della titolarità dei beni immobili. Le norme adottate in sede nazionale hanno fatto prevalere, a seconda dei casi, l’uno o l’altro principio. Ciò che ha dato adito a forti perplessità, sono le concrete modalità di attuazione dell’una (la restituzione), ma soprattutto dell’altro (il risarcimento) stabilite dal legislatore interno e in parecchi casi oggetto di ricorso o comunicazioni davanti ad organi internazionali, in particolare davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo, per violazione del principio di non discriminazione. Il saggio ripercorre la citata giurisprudenza nella prospettiva di un superamento delle situazioni di conflitto che tenga conto della sostenibilità sociale delle soluzioni prospettate.

Le posizioni individuali nella restituzione degli immobili requisiti dai regimi / A. Lupone - In: Diritti individuali e giustizia internazionale = Individual Rights and International Justice = Droits individuels et justice internationale. (Liber Fausto Pocar) / [a cura di] G. Venturini, S. Bariatti. - Milano : Giuffré, 2009. - ISBN 88-14-14016-2. - pp. 529-540

Le posizioni individuali nella restituzione degli immobili requisiti dai regimi

A. Lupone
Primo
2009

Abstract

La riunificazione tedesca, la dissoluzione dell’ex Unione Sovietica e l’allargamento a est della Comunità europea hanno fatto riemergere la questione degli immobili ingiustamente sottratti ai proprietari alla fine della seconda guerra mondiale. Il conflitto nella ex Iugoslavia e gli accordi di Dayton hanno confermato la perdurante attualità della questione e costretto la comunità internazionale a farsene carico attraverso il rafforzamento della cooperazione volta precipuamente anche alla restituzione degli immobili. Indipendentemente dalle particolari situazioni espressamente assorbite dagli accordi di pace e di compensazione globale per i danni di guerra la restituzione dello specifico bene immobile costituisce la forma di riparazione prevista dal diritto internazionale, in particolare dalle norme a tutela dei diritti umani, pure rispetto a fatti risalenti nel tempo quali quelli che hanno interessato i territori confinanti con l’Italia a est o collegati alla Vertreibung dall’Ungheria, dalla Romania, dalla Slovacchia, dalla Prussia orientale, dalla Pomerania e dalla Slesia delle persone, per lo più di origine tedesca, spesso pretestuosamente accusate di avere perpetrato crimini di guerra e comunque sostenuto il nazionalsocialismo. Proprio il dibattito che in Germania ha accompagnato la Dichiarazione congiunta dei Governi della Repubblica federale tedesca e della Repubblica democratica tedesca del 15 giugno 1990 e l’adozione del Vermögensgesetz conferma, seppure sul piano dell’ordinamento interno, la priorità del diritto alla restituzione rispetto a quello residuale dell’indennizzo per quanto con la controversa eccezione relativa agli espropri avvenuti fra il 1945 e il 1949 nella zona assoggettata al regime di occupazione da parte dell’Unione Sovietica. In una diversa prospettiva i paesi dell’Europa centrale e orientale si sono confrontati con il problema degli immobili illecitamente sottratti ai legittimi proprietari dai regimi comunisti e con l’esigenza di porre rimedio alle ingiustizie del passato nel contesto del riordino generale del sistema proprietario. Tra gli Stati che hanno adottato le leggi di denazionalizzazione figurano Slovenia, Croazia, Lituania, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia. La emanazione di questi provvedimenti è stata ovunque accompagnata da discussioni dottrinali e da pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito. L’argomento maggiormente discusso è stato quello del rapporto tra restituzione e indennizzo nella riparazione degli illeciti subiti dagli individui ingiustamente privati della titolarità dei beni immobili. Le norme adottate in sede nazionale hanno fatto prevalere, a seconda dei casi, l’uno o l’altro principio. Ciò che ha dato adito a forti perplessità, sono le concrete modalità di attuazione dell’una (la restituzione), ma soprattutto dell’altro (il risarcimento) stabilite dal legislatore interno e in parecchi casi oggetto di ricorso o comunicazioni davanti ad organi internazionali, in particolare davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo, per violazione del principio di non discriminazione. Il saggio ripercorre la citata giurisprudenza nella prospettiva di un superamento delle situazioni di conflitto che tenga conto della sostenibilità sociale delle soluzioni prospettate.
Diritti umani ; Giustizia internazionale ; Corte europea dei diritti dell'uomo ; Restituzioni ; Proprietà privata ; Vertreibung ; Spostamento forzato di popolazioni ; Illecito internazionale
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
2009
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