Il tema delle sanzioni è in assoluto uno dei meno approfonditi ed al contempo più controversi del diritto penale internazionale. Le molte tensioni e attriti tra le due anime di questa materia si fanno evidenti quando si tenta di analizzare quali siano gli scopi e i criteri commisurativi della pena davanti ai tribunali internazionali. Come è noto infatti, il diritto penale internazionale, con ciò intendendo quel ramo del diritto che ha per oggetto la punizione e repressione dei crimina iuris gentium, ossia i crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, è una materia relativamente recente e ibrida, a cavallo com’è tra due sistemi affatto omogenei: il diritto internazionale ed il diritto penale. Dal primo il diritto penale internazionale non solo mutua le fonti ma anche la dimensione collettiva e sovranazionale. I tribunali penali internazionali nascono dalla negoziazione degli Stati come strumenti di diritto internazionale finalizzati, in ultima analisi, al mantenimento della pace e della sicurezza dell’umanità. Originariamente scaturiti come reazione agli orrori perpetrati durante le guerre del secolo scorso quali emanazioni delle potenze alleate vincitrici o del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, tali tribunali trovano oggi il loro punto di approdo nella ancora acerba (sebben quasi maggiorenne) Corte penale internazionale, che è stata istituita con un trattato internazionale. Al contempo, tuttavia, tali strumenti, lungi dal poter essere ridotti alla dimensione internazionalistica, dal diritto penale mutuano forse la caratteristica loro più importante, ossia la natura della responsabilità che sono chiamati ad accertare. Una responsabilità esclusivamente individuale e, per l’appunto, di natura strettamente penale, ancorata, tra l’altro, ai principi del nullum crimen nulla poena sine lege. Cosicché a stare in giudizio non sono gli Stati ma bensì i singoli individui, condannati (se ritenuti colpevoli all’esito di un giudizio più o meno complesso) a pene limitative della libertà personale, se non, come di norma in passato, alla pena di morte. Quali siano i fondamenti giustificativi delle pene per i crimini internazionali e i criteri per la loro commisurazione è l’oggetto del presente contributo, con particolare attenzione alla normativa applicabile e odierna prassi della Corte penale internazionale.
Punire l’incommensurabile? : sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale / C. Meloni (PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE CESARE BECCARIA / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. NUOVA SERIE). - In: La pena, ancora : fra attualità e tradizione : studi in onore di Emilio Dolcini / [a cura di] C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta. - Prima edizione. - [s.l] : Giuffre', 2018. - ISBN 9788814225710. - pp. 389-420
Punire l’incommensurabile? : sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale
C. Meloni
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2018
Abstract
Il tema delle sanzioni è in assoluto uno dei meno approfonditi ed al contempo più controversi del diritto penale internazionale. Le molte tensioni e attriti tra le due anime di questa materia si fanno evidenti quando si tenta di analizzare quali siano gli scopi e i criteri commisurativi della pena davanti ai tribunali internazionali. Come è noto infatti, il diritto penale internazionale, con ciò intendendo quel ramo del diritto che ha per oggetto la punizione e repressione dei crimina iuris gentium, ossia i crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, è una materia relativamente recente e ibrida, a cavallo com’è tra due sistemi affatto omogenei: il diritto internazionale ed il diritto penale. Dal primo il diritto penale internazionale non solo mutua le fonti ma anche la dimensione collettiva e sovranazionale. I tribunali penali internazionali nascono dalla negoziazione degli Stati come strumenti di diritto internazionale finalizzati, in ultima analisi, al mantenimento della pace e della sicurezza dell’umanità. Originariamente scaturiti come reazione agli orrori perpetrati durante le guerre del secolo scorso quali emanazioni delle potenze alleate vincitrici o del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, tali tribunali trovano oggi il loro punto di approdo nella ancora acerba (sebben quasi maggiorenne) Corte penale internazionale, che è stata istituita con un trattato internazionale. Al contempo, tuttavia, tali strumenti, lungi dal poter essere ridotti alla dimensione internazionalistica, dal diritto penale mutuano forse la caratteristica loro più importante, ossia la natura della responsabilità che sono chiamati ad accertare. Una responsabilità esclusivamente individuale e, per l’appunto, di natura strettamente penale, ancorata, tra l’altro, ai principi del nullum crimen nulla poena sine lege. Cosicché a stare in giudizio non sono gli Stati ma bensì i singoli individui, condannati (se ritenuti colpevoli all’esito di un giudizio più o meno complesso) a pene limitative della libertà personale, se non, come di norma in passato, alla pena di morte. Quali siano i fondamenti giustificativi delle pene per i crimini internazionali e i criteri per la loro commisurazione è l’oggetto del presente contributo, con particolare attenzione alla normativa applicabile e odierna prassi della Corte penale internazionale.File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: C. MELONI - PUNIRE L’INCOMMENSURABILE? SULLA DIFFICILE FUNZIONE E COMMISURAZIONE DELLA PENA NEL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE
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