Tra le proposte di riforma avanzate dalla Commissione Alpa spicca quella di inserimento delle norme sull’arbitrato societario, oggi contenute negli artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003, c.p.c. Al contempo il lavoro della Commissione si è rivolto al coordinamento delle norme stesse con quelle di diritto comune, sopravvenute con la riforma dell’arbitrato del 2006. In tema di nomina degli Arbitri la Commissione mantiene l’obbligo di nomina eteronoma, specificando che ove non sia all’uopo designato un soggetto terzo la nomina deve essere richiesta al Presidente della sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio. L’intenzione dichiarata della Commissione è quella della etero integrazione automatica delle clausole compromissorie difformi dal modello legale, ma la formulazione normativa meriterebbe sul punto maggiore chiarezza. La disciplina dell’arbitrato societario viene espressamente estesa a tutte le società iscritte nel registro delle imprese, rimane tuttavia l’attuale eccezione relativa alle società quotate. Modifiche di coordinamento con le norme ordinarie introdotte nel 2006 vengono inserite dalla Commissione nella disciplina dell’intervento di terzi, in quella della pregiudizialità e in relazione alla tutela cautelare in caso di arbitrato irrituale, con abrogazione della norma speciale, già divenuta regola generale grazie all’art. 669-quinquies c.p.c. In materia di impugnazione si prevede che il lodo sia sempre impugnabile per violazione di regole di diritto, allontanando così la disciplina societaria da quella ordinaria. Quanto alla tutela cautelare la Commissione propone una timida deroga al divieto contenuto nell’art. 818 c.p.c. per il caso in cui l'arbitrato sia amministrato, rimanendo fermo il potere degli Arbitri societari di sospendere le delibere assembleari. Le proposte, complessivamente da apprezzare, non hanno fatto però chiarezza sul delicato tema di quali siano le liti sociali arbitrabili, profilo quest’ultimo oggi molto discusso dalla prassi e che meriterebbe un chiarimento normativo.

Sulla "proposta in materia di arbitrato per le controversie tra soci ovvero tra i soci e la società" / L. Salvaneschi. - In: GIURISPRUDENZA ARBITRALE. - ISSN 2499-8745. - 2017:1(2017), pp. 131-144.

Sulla "proposta in materia di arbitrato per le controversie tra soci ovvero tra i soci e la società"

L. Salvaneschi
2017

Abstract

Tra le proposte di riforma avanzate dalla Commissione Alpa spicca quella di inserimento delle norme sull’arbitrato societario, oggi contenute negli artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003, c.p.c. Al contempo il lavoro della Commissione si è rivolto al coordinamento delle norme stesse con quelle di diritto comune, sopravvenute con la riforma dell’arbitrato del 2006. In tema di nomina degli Arbitri la Commissione mantiene l’obbligo di nomina eteronoma, specificando che ove non sia all’uopo designato un soggetto terzo la nomina deve essere richiesta al Presidente della sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio. L’intenzione dichiarata della Commissione è quella della etero integrazione automatica delle clausole compromissorie difformi dal modello legale, ma la formulazione normativa meriterebbe sul punto maggiore chiarezza. La disciplina dell’arbitrato societario viene espressamente estesa a tutte le società iscritte nel registro delle imprese, rimane tuttavia l’attuale eccezione relativa alle società quotate. Modifiche di coordinamento con le norme ordinarie introdotte nel 2006 vengono inserite dalla Commissione nella disciplina dell’intervento di terzi, in quella della pregiudizialità e in relazione alla tutela cautelare in caso di arbitrato irrituale, con abrogazione della norma speciale, già divenuta regola generale grazie all’art. 669-quinquies c.p.c. In materia di impugnazione si prevede che il lodo sia sempre impugnabile per violazione di regole di diritto, allontanando così la disciplina societaria da quella ordinaria. Quanto alla tutela cautelare la Commissione propone una timida deroga al divieto contenuto nell’art. 818 c.p.c. per il caso in cui l'arbitrato sia amministrato, rimanendo fermo il potere degli Arbitri societari di sospendere le delibere assembleari. Le proposte, complessivamente da apprezzare, non hanno fatto però chiarezza sul delicato tema di quali siano le liti sociali arbitrabili, profilo quest’ultimo oggi molto discusso dalla prassi e che meriterebbe un chiarimento normativo.
arbitrato societario; proposta di integrazione delle norme speciali nel codice di rito; nomina degli arbitri; etero integrazione delle clausole nulle; ambito oggettivo; modifiche procedimento; impugnazione del lodo, violazione di regole di diritto; arbitrabilità
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
2017
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