Il commento esamina il disposto dell’art. 816 quinquies c.p.c., con il quale il legislatore ha dettato per la prima volta una disciplina positiva dell’intervento di terzi nel procedimento arbitrale. Sono analizzati sia l’intervento volontario a carattere innovativo e la chiamata di terzo, ammissibili in arbitrato solo con l’accordo delle parti e del terzo e con il consenso degli arbitri, sia gli interventi adesivo dipendente e del litisconsorte necessario, per contro sempre ammissibili. È altresì esaminata la controversa applicabilità dell’art. 816 quinquies alle ipotesi in cui il terzo, estraneo al procedimento arbitrale, sia peraltro parte dell’accordo compromissorio. Viene infine analizzata l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. nel giudizio arbitrale, e quindi l’ammissibilità del peculiare intervento del successore a titolo particolare e le conseguenze di tale intervento, soprattutto in relazione al diritto di quest’ultimo soggetto di procedere alla libera determinazione del proprio arbitro
Riforma del diritto arbitrale (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - Commento all'art. 816 quinquies c.p.c / L. Salvaneschi. - In: LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE. - ISSN 0391-3740. - 30:(2007), pp. 1291-1298.
Riforma del diritto arbitrale (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - Commento all'art. 816 quinquies c.p.c
L. Salvaneschi
2007
Abstract
Il commento esamina il disposto dell’art. 816 quinquies c.p.c., con il quale il legislatore ha dettato per la prima volta una disciplina positiva dell’intervento di terzi nel procedimento arbitrale. Sono analizzati sia l’intervento volontario a carattere innovativo e la chiamata di terzo, ammissibili in arbitrato solo con l’accordo delle parti e del terzo e con il consenso degli arbitri, sia gli interventi adesivo dipendente e del litisconsorte necessario, per contro sempre ammissibili. È altresì esaminata la controversa applicabilità dell’art. 816 quinquies alle ipotesi in cui il terzo, estraneo al procedimento arbitrale, sia peraltro parte dell’accordo compromissorio. Viene infine analizzata l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. nel giudizio arbitrale, e quindi l’ammissibilità del peculiare intervento del successore a titolo particolare e le conseguenze di tale intervento, soprattutto in relazione al diritto di quest’ultimo soggetto di procedere alla libera determinazione del proprio arbitroFile | Dimensione | Formato | |
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