Il commento esamina il disposto dell’art. 816 quinquies c.p.c., con il quale il legislatore ha dettato per la prima volta una disciplina positiva dell’intervento di terzi nel procedimento arbitrale. Sono analizzati sia l’intervento volontario a carattere innovativo e la chiamata di terzo, ammissibili in arbitrato solo con l’accordo delle parti e del terzo e con il consenso degli arbitri, sia gli interventi adesivo dipendente e del litisconsorte necessario, per contro sempre ammissibili. È altresì esaminata la controversa applicabilità dell’art. 816 quinquies alle ipotesi in cui il terzo, estraneo al procedimento arbitrale, sia peraltro parte dell’accordo compromissorio. Viene infine analizzata l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. nel giudizio arbitrale, e quindi l’ammissibilità del peculiare intervento del successore a titolo particolare e le conseguenze di tale intervento, soprattutto in relazione al diritto di quest’ultimo soggetto di procedere alla libera determinazione del proprio arbitro

Riforma del diritto arbitrale (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - Commento all'art. 816 quinquies c.p.c / L. Salvaneschi. - In: LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE. - ISSN 0391-3740. - 30:(2007), pp. 1291-1298.

Riforma del diritto arbitrale (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) - Commento all'art. 816 quinquies c.p.c

L. Salvaneschi
2007

Abstract

Il commento esamina il disposto dell’art. 816 quinquies c.p.c., con il quale il legislatore ha dettato per la prima volta una disciplina positiva dell’intervento di terzi nel procedimento arbitrale. Sono analizzati sia l’intervento volontario a carattere innovativo e la chiamata di terzo, ammissibili in arbitrato solo con l’accordo delle parti e del terzo e con il consenso degli arbitri, sia gli interventi adesivo dipendente e del litisconsorte necessario, per contro sempre ammissibili. È altresì esaminata la controversa applicabilità dell’art. 816 quinquies alle ipotesi in cui il terzo, estraneo al procedimento arbitrale, sia peraltro parte dell’accordo compromissorio. Viene infine analizzata l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. nel giudizio arbitrale, e quindi l’ammissibilità del peculiare intervento del successore a titolo particolare e le conseguenze di tale intervento, soprattutto in relazione al diritto di quest’ultimo soggetto di procedere alla libera determinazione del proprio arbitro
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
2007
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
art 816 quinquies.pdf

accesso riservato

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 4 MB
Formato Adobe PDF
4 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/619079
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact