In questo saggio mi occuperò della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (d’ora in poi “tso”) per malattia mentale, al fine di svolgere alcune considerazioni su una tensione che mi pare permeare l’ordinamento giuridico italiano attuale e che riguarda due impostazioni, due gerarchie assiologiche, tra loro incompatibili, ma entrambe ancora compresenti nel diritto italiano vigente. Da un lato, molte norme giuridiche ancora in vigore rispondono a un’impostazione di stampo paternalista e, in questo senso, illiberale, incentrata sulla totale indisponibilità di beni fondamentali, quali la vita, la salute e l’integrità fisica. Dall’altro lato, nel nostro ordinamento si sta assistendo, da non pochi anni, a una crescente valorizzazione del valore dell’autonomia personale, in base ad un’impostazione tipicamente liberale, che assegna un ruolo preminente al rispetto delle libere determinazioni del persona, adulta, informata e capace, almeno tutte le volte in cui ciò non produca un danno a terzi.In questo saggio cercherò di dimostrare come questa tensione tra tutela assoluta della vita e della salute, da un lato, e rispetto dall’autonomia personale, dall’altro, si rifletta in modo significativo nella disciplina del tso per malattia mentale, e come essa non sia superabile in via interpretativa, ma richieda, invece, un intervento legislativo. In particolare, intendo sostenere le seguenti tesi: (i) che l’art. 32/2 Cost. nella sua impostazione originaria, ossia secondo un’interpretazione originalista, accoglie una concezione illiberale che, sia pure con alcuni limiti, permette al legislatore di disporre una totale compressione del valore dell’autonomia personale a favore del bene salute (§2); (ii) che è possibile, e, anzi, è stato proposta dalla dottrina e accolta dalla giurisprudenza, un’interpretazione evolutiva dell’art.32/2 Cost., tendente ad armonizzare il significato di tale disposizione col crescente ruolo assunto nel nostro ordinamento dal principio di autonomia (§§3, 4); (iii) che tale interpretazione evolutiva del testo costituzionale non è, però, idonea a guidare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in tema di tso per malattia mentale, ma, semmai, ne evidenzia le interne, insuperabili tensioni, che non sono che un riflesso della generale tensione che caratterizza il nostro ordinamento (§3, 4); (iv) che ciò non esclude, ma, anzi, rende quanto mai necessario un intervento di riforma legislativa e, al riguardo, avanzerò alcune proposte de jure condendo (§5).

Il TSO per malattia mentale: uno specchio di alcune tensioni dell’ordinamento giuridico italiano / F. Poggi (STORIA DEL PENSIERO). - In: I diritti forzati : Conversazioni sulla follia a quarant’anni dalla legge Basaglia / [a cura di] S. Rossi, P. Tincali. - Prima edizione. - [s.l] : L'ornitorinco, 2018. - ISBN 9788864000817. - pp. 95-112

Il TSO per malattia mentale: uno specchio di alcune tensioni dell’ordinamento giuridico italiano

F. Poggi
2018

Abstract

In questo saggio mi occuperò della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (d’ora in poi “tso”) per malattia mentale, al fine di svolgere alcune considerazioni su una tensione che mi pare permeare l’ordinamento giuridico italiano attuale e che riguarda due impostazioni, due gerarchie assiologiche, tra loro incompatibili, ma entrambe ancora compresenti nel diritto italiano vigente. Da un lato, molte norme giuridiche ancora in vigore rispondono a un’impostazione di stampo paternalista e, in questo senso, illiberale, incentrata sulla totale indisponibilità di beni fondamentali, quali la vita, la salute e l’integrità fisica. Dall’altro lato, nel nostro ordinamento si sta assistendo, da non pochi anni, a una crescente valorizzazione del valore dell’autonomia personale, in base ad un’impostazione tipicamente liberale, che assegna un ruolo preminente al rispetto delle libere determinazioni del persona, adulta, informata e capace, almeno tutte le volte in cui ciò non produca un danno a terzi.In questo saggio cercherò di dimostrare come questa tensione tra tutela assoluta della vita e della salute, da un lato, e rispetto dall’autonomia personale, dall’altro, si rifletta in modo significativo nella disciplina del tso per malattia mentale, e come essa non sia superabile in via interpretativa, ma richieda, invece, un intervento legislativo. In particolare, intendo sostenere le seguenti tesi: (i) che l’art. 32/2 Cost. nella sua impostazione originaria, ossia secondo un’interpretazione originalista, accoglie una concezione illiberale che, sia pure con alcuni limiti, permette al legislatore di disporre una totale compressione del valore dell’autonomia personale a favore del bene salute (§2); (ii) che è possibile, e, anzi, è stato proposta dalla dottrina e accolta dalla giurisprudenza, un’interpretazione evolutiva dell’art.32/2 Cost., tendente ad armonizzare il significato di tale disposizione col crescente ruolo assunto nel nostro ordinamento dal principio di autonomia (§§3, 4); (iii) che tale interpretazione evolutiva del testo costituzionale non è, però, idonea a guidare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in tema di tso per malattia mentale, ma, semmai, ne evidenzia le interne, insuperabili tensioni, che non sono che un riflesso della generale tensione che caratterizza il nostro ordinamento (§3, 4); (iv) che ciò non esclude, ma, anzi, rende quanto mai necessario un intervento di riforma legislativa e, al riguardo, avanzerò alcune proposte de jure condendo (§5).
TSO; autonomia; paternalismo; malattia mentale
Settore IUS/20 - Filosofia del Diritto
2018
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