Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno modificato l’orientamento – per decenni costantemente seguito – che attribuiva all’assegno divorzile una natura esclusivamente assistenziale. L’interpretazione ora superata era un relitto di una società e di una concezione della famiglia che non esistono più e aveva prodotto l’effetto di rendere l’assegno di divorzio del tutto inadeguato a realizzare un’equa ridistribuzione delle risorse fra i coniugi dopo il fallimento del matrimonio. La logica esclusivamente assistenziale portava a conclusioni ormai inaccettabili, non attribuendo adeguato rilievo all’esigenza di riequilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia. Le Sezioni unite aprono ora una stagione nuova fondando i diritti della parte debole dopo il fallimento del matrimonio su una funzione preminentemente compensativa. Il percorso logico che dovrà essere seguito dal giudice nel riconoscimento e nella determinazione dell’assegno è tracciato con sufficiente chiarezza per contenere entro limiti accettabili la discrezionalità che inevitabilmente caratterizzerà la decisione di merito. L’intervento del legislatore – che consenta finalmente la previsione di un assegno a termine e attribuisca al giudice la possibilità di compensare la parte debole con una prestazione in un’unica soluzione – resta comunque indifferibile.

La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile / C. Rimini. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - 34:11(2018 Nov), pp. 1693-1703.

La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile

C. Rimini
2018

Abstract

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno modificato l’orientamento – per decenni costantemente seguito – che attribuiva all’assegno divorzile una natura esclusivamente assistenziale. L’interpretazione ora superata era un relitto di una società e di una concezione della famiglia che non esistono più e aveva prodotto l’effetto di rendere l’assegno di divorzio del tutto inadeguato a realizzare un’equa ridistribuzione delle risorse fra i coniugi dopo il fallimento del matrimonio. La logica esclusivamente assistenziale portava a conclusioni ormai inaccettabili, non attribuendo adeguato rilievo all’esigenza di riequilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia. Le Sezioni unite aprono ora una stagione nuova fondando i diritti della parte debole dopo il fallimento del matrimonio su una funzione preminentemente compensativa. Il percorso logico che dovrà essere seguito dal giudice nel riconoscimento e nella determinazione dell’assegno è tracciato con sufficiente chiarezza per contenere entro limiti accettabili la discrezionalità che inevitabilmente caratterizzerà la decisione di merito. L’intervento del legislatore – che consenta finalmente la previsione di un assegno a termine e attribuisca al giudice la possibilità di compensare la parte debole con una prestazione in un’unica soluzione – resta comunque indifferibile.
matrimonio; divorzio; assegno divorzile; riconoscimento; determinazione
Settore IUS/01 - Diritto Privato
nov-2018
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