La creazione di un catalogo di linee guida “ufficiali” - Alcune perplessità e incognite. L’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) dispone, in termini univoci, che l’esonero da responsabilità dallo stesso prevista potrà essere concesso, in presenza di ulteriori condizioni, solo in caso di rispetto delle raccomandazioni previste dalle “linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Le linee guida “ufficiali” e la responsabilità penale per colpa del sanitario nella legge Gelli-Bianco / F. Basile. - (2018 Jun 19).
Le linee guida “ufficiali” e la responsabilità penale per colpa del sanitario nella legge Gelli-Bianco
F. Basile
2018
Abstract
La creazione di un catalogo di linee guida “ufficiali” - Alcune perplessità e incognite. L’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) dispone, in termini univoci, che l’esonero da responsabilità dallo stesso prevista potrà essere concesso, in presenza di ulteriori condizioni, solo in caso di rispetto delle raccomandazioni previste dalle “linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.File in questo prodotto:
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