L’assegno divorzile è un istituto concepito quasi mezzo secolo fa, certamente nato come proiezione dopo la fine del matrimonio della solidarietà coniugale, ultima eco dell’indissolubilità del vincolo. Il fatto di avere per decenni con-tinuato a descriverlo e ad interpretarlo su basi esclusivamente assistenziali – come un relitto di una società e di una concezione della famiglia che non esistono più – aveva prodotto l’effetto di renderlo del tutto inadeguato a rea-lizzare un’equa ridistribuzione delle risorse fra i coniugi dopo il fallimento del matrimonio. La logica esclusivamente assistenziale portava a conclusioni ormai inaccettabili, non attribuendo adeguato rilievo all’esigenza di riequilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della fa-miglia. Le Sezioni unite aprono invece una stagione nuova per l’assegno divorzile fondandolo su una funzione pre-minentemente compensativa. L’intervento del legislatore – che consenta finalmente la previsione di un assegno a termine e attribuisca al giudice la possibilità di compensare la parte debole con una prestazione in un’unica soluzio-ne – resta comunque indifferibile

Il nuovo assegno di divorzio : la funzione perequativa e compensativa / C. Rimini. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 170:9-10(2018 Oct), pp. 1852-1861.

Il nuovo assegno di divorzio : la funzione perequativa e compensativa

C. Rimini
2018

Abstract

L’assegno divorzile è un istituto concepito quasi mezzo secolo fa, certamente nato come proiezione dopo la fine del matrimonio della solidarietà coniugale, ultima eco dell’indissolubilità del vincolo. Il fatto di avere per decenni con-tinuato a descriverlo e ad interpretarlo su basi esclusivamente assistenziali – come un relitto di una società e di una concezione della famiglia che non esistono più – aveva prodotto l’effetto di renderlo del tutto inadeguato a rea-lizzare un’equa ridistribuzione delle risorse fra i coniugi dopo il fallimento del matrimonio. La logica esclusivamente assistenziale portava a conclusioni ormai inaccettabili, non attribuendo adeguato rilievo all’esigenza di riequilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della fa-miglia. Le Sezioni unite aprono invece una stagione nuova per l’assegno divorzile fondandolo su una funzione pre-minentemente compensativa. L’intervento del legislatore – che consenta finalmente la previsione di un assegno a termine e attribuisca al giudice la possibilità di compensare la parte debole con una prestazione in un’unica soluzio-ne – resta comunque indifferibile
matrimonio; divorzio; assegno divorzile; riconoscimento: determinazione
Settore IUS/01 - Diritto Privato
ott-2018
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