Con la sentenza E.ON del 7 marzo 2018, la Corte di giustizia UE ha affermato l’applicazione dell’art. 22, n. 2, del Reg. CE n. 44/2001 (corrispondente all’attuale art. 24, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012) rispetto a una controversia tra soci vertente sull’ammontare del corrispettivo dovuto a seguito di squeeze-out. L’art. 22, n. 2 pone la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui si trova la sede delle società per i procedimenti “in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi”. La Corte ha ritenuto, in via interpretativa, che il giudizio a quo, retto dalla legge della Repubblica ceca, vertesse sulla validità della delibera assembleare che aveva deliberato lo squeeze-out, e ciò benché secondo il diritto applicabile l’azione intrapresa costituisse un rimedio distinto dall’impugnativa di delibera. Il presente contributo si interroga sul fondamento della soluzione accolta dalla sentenza E.ON e sulle ragioni di un apparente scostamento dal tradizionale principio di interpretazione restrittiva delle competenze esclusive.

Giurisdizione internazionale in materia societaria : recenti sviluppi / Z. Crespi Reghizzi. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 170:7(2018), pp. 1645-1655.

Giurisdizione internazionale in materia societaria : recenti sviluppi

Z. Crespi Reghizzi
2018

Abstract

Con la sentenza E.ON del 7 marzo 2018, la Corte di giustizia UE ha affermato l’applicazione dell’art. 22, n. 2, del Reg. CE n. 44/2001 (corrispondente all’attuale art. 24, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012) rispetto a una controversia tra soci vertente sull’ammontare del corrispettivo dovuto a seguito di squeeze-out. L’art. 22, n. 2 pone la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui si trova la sede delle società per i procedimenti “in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi”. La Corte ha ritenuto, in via interpretativa, che il giudizio a quo, retto dalla legge della Repubblica ceca, vertesse sulla validità della delibera assembleare che aveva deliberato lo squeeze-out, e ciò benché secondo il diritto applicabile l’azione intrapresa costituisse un rimedio distinto dall’impugnativa di delibera. Il presente contributo si interroga sul fondamento della soluzione accolta dalla sentenza E.ON e sulle ragioni di un apparente scostamento dal tradizionale principio di interpretazione restrittiva delle competenze esclusive.
Rinvio pregiudiziale – Reg. (CE) n. 44/2001; Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale; Articolo 22, punto 2; Validità delle decisioni degli organi delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro; Competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro -Portata
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
2018
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