Con la decisione commentata le Sezioni Unite hanno sancito, esplicitamente, l’inammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare e, implicitamente, che tale inammissibilità può essere superata solo nel caso di perdita incolpevole del documento contenente l’occulta pattuizione sul “vero prezzo”. Nel commento, pur aderendo alla posizione della Corte circa la generale inammissibilità della testimo-nianza, si mostrano le ragioni per cui non si può invece accogliere l’ulteriore conclusione cui perviene, pur soltanto implicitamente, il Supremo Collegio. Preferibile è ritenere che la prova per testimoni possa essere ammessa in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2724 c.c. , e non soltanto in quella di cui al n. 3 del medesimo articolo.
Le Sezioni unite sull'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo in contratti solenni : un giro di vite di eccessivo rigore? / L. Penasa. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - 2008:2(2008 Feb), pp. 373-384.
Le Sezioni unite sull'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo in contratti solenni : un giro di vite di eccessivo rigore?
L. PenasaPrimo
2008
Abstract
Con la decisione commentata le Sezioni Unite hanno sancito, esplicitamente, l’inammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare e, implicitamente, che tale inammissibilità può essere superata solo nel caso di perdita incolpevole del documento contenente l’occulta pattuizione sul “vero prezzo”. Nel commento, pur aderendo alla posizione della Corte circa la generale inammissibilità della testimo-nianza, si mostrano le ragioni per cui non si può invece accogliere l’ulteriore conclusione cui perviene, pur soltanto implicitamente, il Supremo Collegio. Preferibile è ritenere che la prova per testimoni possa essere ammessa in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2724 c.c. , e non soltanto in quella di cui al n. 3 del medesimo articolo.Pubblicazioni consigliate
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