Muovendo dalla constatazione che non sia configurabile, accanto all’arbitrato societario di cui agli articoli 34 s. D.Lgs. n. 5/2003, un arbitrato societario di diritto comune nascente da una clausola compromissoria statutaria, viene posta in questione l’applicabilità del modello unitario di clausola compromissoria statutaria imposto dalla legge unicamente all’arbitrato societario rituale italiano con l’esclusione dell’arbitrato estero e dell’arbitrato irrituale. Sul punto si conclude che non vi sono impedimenti a che la clausola statutaria, oppure le parti, in un secondo momento, stabiliscano la sede dell’arbitrato all’estero né a che sia ammissibile la clausola statutaria per arbitrato irrituale. Con riferimento poi alla nomina dell’organo arbitrale viene esaminata la questione se le norme generali del codice di rito possano o debbano essere applicate ad integrazione delle disposizioni del D.Lgs. 5/2003 e in particolare il tema viene posto con riferimento agli articoli 809 e 810 c.p.c. Vengono, in seguito, analizzati la forma e gli effetti della domanda di arbitrato con particolare attenzione al peculiare regime di pubblicità presso il registro delle imprese previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 5/2003 per passare, poi all’esame dell’intervento e della chiamata di terzo nell’arbitrato societario. Infine viene analizzata la disciplina delle questioni pregiudiziali alla luce dell’art. 35, comma 2, D.Lgs 5/2003 e dell’art. 819 c.p.c.
La costituzione dell'organo arbitrale e il procedimento nell'arbitrato societario italiano / L. Salvaneschi. - In: RIVISTA DELL'ARBITRATO. - ISSN 1122-0147. - 27:2(2017), pp. 245-269.
La costituzione dell'organo arbitrale e il procedimento nell'arbitrato societario italiano
L. Salvaneschi
2017
Abstract
Muovendo dalla constatazione che non sia configurabile, accanto all’arbitrato societario di cui agli articoli 34 s. D.Lgs. n. 5/2003, un arbitrato societario di diritto comune nascente da una clausola compromissoria statutaria, viene posta in questione l’applicabilità del modello unitario di clausola compromissoria statutaria imposto dalla legge unicamente all’arbitrato societario rituale italiano con l’esclusione dell’arbitrato estero e dell’arbitrato irrituale. Sul punto si conclude che non vi sono impedimenti a che la clausola statutaria, oppure le parti, in un secondo momento, stabiliscano la sede dell’arbitrato all’estero né a che sia ammissibile la clausola statutaria per arbitrato irrituale. Con riferimento poi alla nomina dell’organo arbitrale viene esaminata la questione se le norme generali del codice di rito possano o debbano essere applicate ad integrazione delle disposizioni del D.Lgs. 5/2003 e in particolare il tema viene posto con riferimento agli articoli 809 e 810 c.p.c. Vengono, in seguito, analizzati la forma e gli effetti della domanda di arbitrato con particolare attenzione al peculiare regime di pubblicità presso il registro delle imprese previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 5/2003 per passare, poi all’esame dell’intervento e della chiamata di terzo nell’arbitrato societario. Infine viene analizzata la disciplina delle questioni pregiudiziali alla luce dell’art. 35, comma 2, D.Lgs 5/2003 e dell’art. 819 c.p.c.File | Dimensione | Formato | |
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