La Suprema Corte, con un deciso cambio di rotta rispetto al precedente orientamento di legittimità, ha sancito la nullità - per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 23 T.U.F. - del contratto quadro di investimento di cui risulti prodotto in giudizio unicamente un esemplare sottoscritto dall’investitore, precisando che la produzione di tale documento da parte della banca non firmataria comporta il perfezionamento del contratto con effetti solo ex nunc, con conseguente nullità delle precedenti operazioni di investimento. Il rigore nell’applicazione dell’art. 23 T.U.F., norma espressiva della tendenza del “formalismo di protezione”, deve tuttavia essere contemperato con l’esigenza di contrastare comportamenti opportunistici e abusivi. Tale può essere la condotta processuale dell’investitore il quale ometta - contrariamente a buona fede - di produrre la copia recante la sottoscrizione della banca, invocando il vizio formale al solo scopo di ottenere la restituzione delle somme investite in operazioni rivelatesi successivamente infauste, mediante un uso “selettivo” della nullità (che miri cioè a lasciare fermi gli esiti degli investimenti favorevoli posti in essere in forza del contratto la cui validità si contesta).
Nullità del contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione dell’intermediario e abuso del diritto / S. Giuliani. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - 12:(2016 Dec), pp. 1089-1102.
Nullità del contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione dell’intermediario e abuso del diritto
S. Giuliani
2016
Abstract
La Suprema Corte, con un deciso cambio di rotta rispetto al precedente orientamento di legittimità, ha sancito la nullità - per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 23 T.U.F. - del contratto quadro di investimento di cui risulti prodotto in giudizio unicamente un esemplare sottoscritto dall’investitore, precisando che la produzione di tale documento da parte della banca non firmataria comporta il perfezionamento del contratto con effetti solo ex nunc, con conseguente nullità delle precedenti operazioni di investimento. Il rigore nell’applicazione dell’art. 23 T.U.F., norma espressiva della tendenza del “formalismo di protezione”, deve tuttavia essere contemperato con l’esigenza di contrastare comportamenti opportunistici e abusivi. Tale può essere la condotta processuale dell’investitore il quale ometta - contrariamente a buona fede - di produrre la copia recante la sottoscrizione della banca, invocando il vizio formale al solo scopo di ottenere la restituzione delle somme investite in operazioni rivelatesi successivamente infauste, mediante un uso “selettivo” della nullità (che miri cioè a lasciare fermi gli esiti degli investimenti favorevoli posti in essere in forza del contratto la cui validità si contesta).| File | Dimensione | Formato | |
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