L’espressione romana fundus fieri, riferita a un popolo, indicava che quel popolo accettava di diventare, in senso metaforico, come un fondo per l’applicazione di una singola legge romana (c.d. fundus fieri selettivo) o dell’intero sistema delle norme del diritto romano (c.d. fundus fieri generale). Risulta che il fundus fieri riguardò nella sostanza esclusivamente norme di diritto privato. Il primo tipo di fundus fieri (selettivo) riguardò i municipi romani più antichi anteriori al 90 a.C. e inoltre i popoli alleati e latini; il secondo tipo (generale), i popoli che nel 90/89 a.C. si resero fundi per la lex Iulia de civitate, diventando così municipia fundana. I popoli fundi rinunziavano quindi, secondo i casi, a una parte o alla totalità del proprio ordinamento giusprivatistico, che veniva pertanto sostituito dal diritto romano. In questo studio si esaminano tutte le occorrenze di fundus fieri rinvenibili nelle fonti antiche.

Intorno al significato letterale di “fundus fieri” nella “Pro Balbo” di Cicerone e nelle altre fonti antiche / L. Gagliardi (IRAW - ITALIAN RESEARCH ON ANCIENT WORLD). - In: Studi di storiografia e storia antica : omaggio a Pier Giuseppe Michelotto / [a cura di] M. Bellomo. - Prima edizione. - Roma : Arbor Sapientiae Editore, 2018. - ISBN 9788894820652. - pp. 111-122

Intorno al significato letterale di “fundus fieri” nella “Pro Balbo” di Cicerone e nelle altre fonti antiche

L. Gagliardi
2018

Abstract

L’espressione romana fundus fieri, riferita a un popolo, indicava che quel popolo accettava di diventare, in senso metaforico, come un fondo per l’applicazione di una singola legge romana (c.d. fundus fieri selettivo) o dell’intero sistema delle norme del diritto romano (c.d. fundus fieri generale). Risulta che il fundus fieri riguardò nella sostanza esclusivamente norme di diritto privato. Il primo tipo di fundus fieri (selettivo) riguardò i municipi romani più antichi anteriori al 90 a.C. e inoltre i popoli alleati e latini; il secondo tipo (generale), i popoli che nel 90/89 a.C. si resero fundi per la lex Iulia de civitate, diventando così municipia fundana. I popoli fundi rinunziavano quindi, secondo i casi, a una parte o alla totalità del proprio ordinamento giusprivatistico, che veniva pertanto sostituito dal diritto romano. In questo studio si esaminano tutte le occorrenze di fundus fieri rinvenibili nelle fonti antiche.
Fundus fieri; Municipalizzazione; Municipi romani; Cicerone; Pro Balbo; Guerra sociale
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
2018
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