The crimes against religious sentiment, provided by the Italian Criminal Code, are mainly framed as “crimes of opinion”. Therefore, it should be ascertained whether and how those crimes are compatible with the exercise of freedom of expression, guaranteed as a fundamental right by Art. 21 of the Italian Constitution. The paper provides an overview of the jurisprudence – of ordinary courts and the Constitutional Court – and of the legislative evolution since 1930s about the crimes against religious sentiments.

I delitti contro il sentimento religioso, presenti nel nostro codice penale, sono prevalentemente strutturati quali “reati d’opinione”. Ciò rende opportuno verificare se e a quali condizioni essi possano essere ritenuti compatibili con il fondamentale diritto, riconosciuto dalla Costituzione (art. 21), di manifestare liberamente il proprio pensiero. Il presente contributo ripercorre la giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, che ha affrontato tale questione, dando altresì conto dell’evoluzione legislativa che i delitti in parola hanno conosciuto dal 1930 ad oggi.

I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell’opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero / F. Basile. - In: MEDIA LAWS. - ISSN 2532-9146. - 2018:2(2018), pp. 3-11.

I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell’opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero

F. Basile
2018

Abstract

The crimes against religious sentiment, provided by the Italian Criminal Code, are mainly framed as “crimes of opinion”. Therefore, it should be ascertained whether and how those crimes are compatible with the exercise of freedom of expression, guaranteed as a fundamental right by Art. 21 of the Italian Constitution. The paper provides an overview of the jurisprudence – of ordinary courts and the Constitutional Court – and of the legislative evolution since 1930s about the crimes against religious sentiments.
I delitti contro il sentimento religioso, presenti nel nostro codice penale, sono prevalentemente strutturati quali “reati d’opinione”. Ciò rende opportuno verificare se e a quali condizioni essi possano essere ritenuti compatibili con il fondamentale diritto, riconosciuto dalla Costituzione (art. 21), di manifestare liberamente il proprio pensiero. Il presente contributo ripercorre la giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, che ha affrontato tale questione, dando altresì conto dell’evoluzione legislativa che i delitti in parola hanno conosciuto dal 1930 ad oggi.
religione; vilipendio; libertà di pensiero; Papa; confessione religiosa
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2018
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