Dopo che la Cassazione, rivoluzionando la propria giurisprudenza sui presupposti dell’assegno divorzi-le, ha affermato che la verifica sull’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente deve essere ef-fettuata sulla base della sua autosufficienza economica e non sulla base del pregresso tenore di vita matrimoniale, la Corte d’appello di Milano, in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite, propone una rilet-tura “mite” del concetto di autosufficienza, affermando che si tratta di un parametro relativo, nella appli-cazione del quale devono essere considerati la posizione dell’ex coniuge, le sue condizioni di vita e i suoi progetti. Anche questa interpretazione dell’art. 5, comma 6, l. div. prende le mosse dalla qualifica-zione dell’assegno divorzile come diritto esclusivamente assistenziale, proiezione dopo il fallimento del matrimonio della solidarietà coniugale. Al contrario, solo abbandonando tale logica e affermando la natu-ra prevalentemente compensativa dell’assegno divorzile si possono definire i suoi presupposti e i criteri di determinazione in modo corrispondente al comune sentire nella società contemporanea, ormai molto distante dall’idea che un obbligo solidaristico, seppure attenuato, possa sopravvivere al matrimonio.
Assegno di divorzio : non è solidarietà, non è assistenza ciò che l’ex coniuge va cercando / C. Rimini. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 35:3(2018 Mar), pp. 319-332.
Assegno di divorzio : non è solidarietà, non è assistenza ciò che l’ex coniuge va cercando
C. Rimini
2018
Abstract
Dopo che la Cassazione, rivoluzionando la propria giurisprudenza sui presupposti dell’assegno divorzi-le, ha affermato che la verifica sull’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente deve essere ef-fettuata sulla base della sua autosufficienza economica e non sulla base del pregresso tenore di vita matrimoniale, la Corte d’appello di Milano, in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite, propone una rilet-tura “mite” del concetto di autosufficienza, affermando che si tratta di un parametro relativo, nella appli-cazione del quale devono essere considerati la posizione dell’ex coniuge, le sue condizioni di vita e i suoi progetti. Anche questa interpretazione dell’art. 5, comma 6, l. div. prende le mosse dalla qualifica-zione dell’assegno divorzile come diritto esclusivamente assistenziale, proiezione dopo il fallimento del matrimonio della solidarietà coniugale. Al contrario, solo abbandonando tale logica e affermando la natu-ra prevalentemente compensativa dell’assegno divorzile si possono definire i suoi presupposti e i criteri di determinazione in modo corrispondente al comune sentire nella società contemporanea, ormai molto distante dall’idea che un obbligo solidaristico, seppure attenuato, possa sopravvivere al matrimonio.File | Dimensione | Formato | |
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