Le ordinanze di Milano e Verona affrontano, giungendo a conclusioni di segno opposto, una inedita questione di diritto: vale a dire se, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita` dell’aggravante della ‘‘clandestinità’’, sia ammissibile l’incidente di esecuzione volto ad eliminare, dalla sentenza di condanna irrevocabile, il quantum di pena inflitto in applicazione di tale circostanza. Mentre il Tribunale di Verona inquadra la dichiarazione di incostituzionalità dell’aggravante nella disciplina della successione di norme modificative di cui all’art. 2, comma 4, c.p., e pertanto afferma che la retroattività favorevole incontra il limite invalicabile del giudicato; l’ordinanza milanese ritiene che il fenomeno in esame sia riconducibile alla stessa disciplina della dichiarazione di incostituzionalità delle norme incriminatrici (art. 30, comma 4, l. n. 87/1953), e che pertanto sia ammissibile, in forza di un’interpretazione estensiva, l’incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p., al fine di rideterminare della pena ‘‘al netto’’ dell’aggravante. Nel commento che segue l’Autore critica la soluzione adottata dal giudice veronese, evidenziando le differenze che intercorrono tra la successione di norme penali modificative tutte legittime, e la dichiarazione di incostituzionalità di un’aggravante. La decisione del giudice milanese è invece ritenuta condivisibile nelle conclusioni alle quali perviene, ma non persuade in relazione allo strumento utilizzato: ad avviso dell’Autore, infatti, l’intervento del giudice dell’esecuzione non deve passare attraverso una (problematica) interpretazione analogica del combinato disposto degli artt. 30, comma 4, l. n. 87/1953 e 673 c.p.p., potendo infatti fondarsi sulla semplice applicazione dell’art. 30, comma 3 della medesima legge, nell’ambito del procedimento di esecuzione base di cui all’art. 666 c.p.p.

Aggravante della "clandestinità" e giudicato : rimovibili gli effetti? / S. Zirulia. - In: IL CORRIERE DEL MERITO. - ISSN 1825-5345. - 7:5(2011 May), pp. 510-516.

Aggravante della "clandestinità" e giudicato : rimovibili gli effetti?

S. Zirulia
2011

Abstract

Le ordinanze di Milano e Verona affrontano, giungendo a conclusioni di segno opposto, una inedita questione di diritto: vale a dire se, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita` dell’aggravante della ‘‘clandestinità’’, sia ammissibile l’incidente di esecuzione volto ad eliminare, dalla sentenza di condanna irrevocabile, il quantum di pena inflitto in applicazione di tale circostanza. Mentre il Tribunale di Verona inquadra la dichiarazione di incostituzionalità dell’aggravante nella disciplina della successione di norme modificative di cui all’art. 2, comma 4, c.p., e pertanto afferma che la retroattività favorevole incontra il limite invalicabile del giudicato; l’ordinanza milanese ritiene che il fenomeno in esame sia riconducibile alla stessa disciplina della dichiarazione di incostituzionalità delle norme incriminatrici (art. 30, comma 4, l. n. 87/1953), e che pertanto sia ammissibile, in forza di un’interpretazione estensiva, l’incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p., al fine di rideterminare della pena ‘‘al netto’’ dell’aggravante. Nel commento che segue l’Autore critica la soluzione adottata dal giudice veronese, evidenziando le differenze che intercorrono tra la successione di norme penali modificative tutte legittime, e la dichiarazione di incostituzionalità di un’aggravante. La decisione del giudice milanese è invece ritenuta condivisibile nelle conclusioni alle quali perviene, ma non persuade in relazione allo strumento utilizzato: ad avviso dell’Autore, infatti, l’intervento del giudice dell’esecuzione non deve passare attraverso una (problematica) interpretazione analogica del combinato disposto degli artt. 30, comma 4, l. n. 87/1953 e 673 c.p.p., potendo infatti fondarsi sulla semplice applicazione dell’art. 30, comma 3 della medesima legge, nell’ambito del procedimento di esecuzione base di cui all’art. 666 c.p.p.
aggravante della clandestinità; giudicato
Settore IUS/17 - Diritto Penale
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
mag-2011
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