L’interrogativo da cui prende le mosse il presente lavoro è il seguente: se una volta preso atto che, da un lato, non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di parità di trattamento tra le organizzazioni dei lavoratori e che, dall’altro, la normativa antidiscriminatoria si applica solo alle persone fisiche sia comunque plausibile sostenere che la condotta del datore di lavoro volta direttamente o indirettamente a svantaggiare, sulla base di fattori protetti dalla normativa antidiscriminatoria, una o più organizzazioni dei lavoratori rispetto ad altre, possa essere sanzionata, configurando tale condotta come una discriminazione dei lavoratori appartenenti alla/e organizzazione/i svantaggiata/e uti singuli. All’esito dell’analisi, una simile soluzione pare impraticabile dal momento che le organizzazioni sindacali, come pure le R.S.A., sono da considerare quali soggetti di diritto autonomi rispetto ai singoli lavoratori che le compongono. Se tale soluzione sembra del tutto coerente con il principio di autonomia privata, che, come noto, permea l’intero impianto sindacale italiano, ciò non di meno essa appare di non poco momento alla luce delle nuove tendenze che si stanno affermando nel nostro Paese, come, ad esempio, il progressivo diffondersi di organizzazioni di lavoratori confessionali e basate sulla provenienza geografica.
Sulla (in)applicabilità della tutela anitidiscriminatoria alle organizzazioni dei lavoratori protette dall’art. 39 Cost.: premesse per una ricerca / F. Marinelli. - [s.l] : Adapt University Press, 2018. (WORKING PAPER ADAPT)
Sulla (in)applicabilità della tutela anitidiscriminatoria alle organizzazioni dei lavoratori protette dall’art. 39 Cost.: premesse per una ricerca
F. Marinelli
2018
Abstract
L’interrogativo da cui prende le mosse il presente lavoro è il seguente: se una volta preso atto che, da un lato, non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di parità di trattamento tra le organizzazioni dei lavoratori e che, dall’altro, la normativa antidiscriminatoria si applica solo alle persone fisiche sia comunque plausibile sostenere che la condotta del datore di lavoro volta direttamente o indirettamente a svantaggiare, sulla base di fattori protetti dalla normativa antidiscriminatoria, una o più organizzazioni dei lavoratori rispetto ad altre, possa essere sanzionata, configurando tale condotta come una discriminazione dei lavoratori appartenenti alla/e organizzazione/i svantaggiata/e uti singuli. All’esito dell’analisi, una simile soluzione pare impraticabile dal momento che le organizzazioni sindacali, come pure le R.S.A., sono da considerare quali soggetti di diritto autonomi rispetto ai singoli lavoratori che le compongono. Se tale soluzione sembra del tutto coerente con il principio di autonomia privata, che, come noto, permea l’intero impianto sindacale italiano, ciò non di meno essa appare di non poco momento alla luce delle nuove tendenze che si stanno affermando nel nostro Paese, come, ad esempio, il progressivo diffondersi di organizzazioni di lavoratori confessionali e basate sulla provenienza geografica.File | Dimensione | Formato | |
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