I giudici di Lussemburgo non avevano ancora avuto modo di interpretare l’art. 19, punto 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 44/2001 (ora corrispondente all’art. 21, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. «Regolamento Bruxelles I-bis») in una controversia relativa a contratti di lavoro del trasporto aereo internazionale. Pur escludendo che la nozione di «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», di cui all’art. 19, punto 2, lett. a), del Regolamento Bruxelles I, possa essere equiparata alla nozione di «base di servizio» ai sensi del Regolamento (CEE) n. 3922/91, la Corte di giustizia ritiene che tale nozione possa assumere comunque rilievo ai fini della interpretazione della disposizione controversa del Regolamento Bruxelles I, costituendo essa «un elemento che può avere un ruolo significativo nell’individuazione degli indizi […] che consentono […] di determinare il luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività e, pertanto, la competenza di un giudice che potrà conoscere di un ricorso presentato dai medesimi» ai sensi del Regolamento Bruxelles I.

Dalla Corte di giustizia un'importante precisazione sulla giurisdizione nelle controversie di lavoro relative al personale di cabina / D. Diverio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 36:4(2017), pp. 872-877.

Dalla Corte di giustizia un'importante precisazione sulla giurisdizione nelle controversie di lavoro relative al personale di cabina

D. Diverio
2017

Abstract

I giudici di Lussemburgo non avevano ancora avuto modo di interpretare l’art. 19, punto 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 44/2001 (ora corrispondente all’art. 21, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. «Regolamento Bruxelles I-bis») in una controversia relativa a contratti di lavoro del trasporto aereo internazionale. Pur escludendo che la nozione di «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», di cui all’art. 19, punto 2, lett. a), del Regolamento Bruxelles I, possa essere equiparata alla nozione di «base di servizio» ai sensi del Regolamento (CEE) n. 3922/91, la Corte di giustizia ritiene che tale nozione possa assumere comunque rilievo ai fini della interpretazione della disposizione controversa del Regolamento Bruxelles I, costituendo essa «un elemento che può avere un ruolo significativo nell’individuazione degli indizi […] che consentono […] di determinare il luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività e, pertanto, la competenza di un giudice che potrà conoscere di un ricorso presentato dai medesimi» ai sensi del Regolamento Bruxelles I.
Diritto internazionale privato europeo; competenza giurisdizionale; controversie di lavoro; luogo di abituale svolgimento della prestazione; trasporti internazionali
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
2017
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