L’istituto della cessazione della materia del contendere, tuttora ignoto al dettato normativo del codice di procedura civile italiano, viene, da alcuni decenni, pacificamente utilizzato dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, ed è stato ampiamente studiato dalla dottrina, nonché ormai accolto anche nei principali manuali istituzionali. In questo studio se ne approfondiscono le origini già sotto il vigore del codice di rito del 1865 (che pure ignorava l’istituto), verificando come la giurisprudenza ed anche alcuni Autori (come ad es. Chiovenda e Carnelutti) ritenessero già allora possibile attribuire a questa figura una specifica utilità, e quindi un “diritto di cittadinanza” nel sistema italiano, ad imitazione di quanto accadeva (ed accade) per il processo civile tedesco, nell’ambito del quale, però, questo istituto risultava, così come risulta anche oggi, espressamente legittimato non da mere, quanto autorevoli, opinioni, bensì dall’esistenza di ben precise norme inserite all’interno della Z.P.O.
La cessazione della materia del contendere nella dottrina e nella giurisprudenza sotto il vigore del c.p.c. del 1865 / G. Guarnieri - In: Studi in onore di Carmine Punzi. 1 / [a cura di] G. Bongiorno, G. Monteleone, G.Ruffini. - Torino : Giappichelli, 2008. - ISBN 9788834883129. - pp. 303-316
La cessazione della materia del contendere nella dottrina e nella giurisprudenza sotto il vigore del c.p.c. del 1865
G. GuarnieriPrimo
2008
Abstract
L’istituto della cessazione della materia del contendere, tuttora ignoto al dettato normativo del codice di procedura civile italiano, viene, da alcuni decenni, pacificamente utilizzato dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, ed è stato ampiamente studiato dalla dottrina, nonché ormai accolto anche nei principali manuali istituzionali. In questo studio se ne approfondiscono le origini già sotto il vigore del codice di rito del 1865 (che pure ignorava l’istituto), verificando come la giurisprudenza ed anche alcuni Autori (come ad es. Chiovenda e Carnelutti) ritenessero già allora possibile attribuire a questa figura una specifica utilità, e quindi un “diritto di cittadinanza” nel sistema italiano, ad imitazione di quanto accadeva (ed accade) per il processo civile tedesco, nell’ambito del quale, però, questo istituto risultava, così come risulta anche oggi, espressamente legittimato non da mere, quanto autorevoli, opinioni, bensì dall’esistenza di ben precise norme inserite all’interno della Z.P.O.Pubblicazioni consigliate
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