THE DUTY OF «REPECHAGE» IN THE DISMISSAL FOR OBJECTIVE ECONOMIC REASONS IN THE LIGHT OF THE JOBS ACT REFORM. The essay focuses on the role of repêchage in the definition of the dismissal for objective economic reasons after the recent Italian labour law reforms. In the first part of the essay, moving from the analysis of the case-law, especially the one concerning the burden of proof, the author highlights that repêchage is part of the definition of dismissal for objective economic reasons as provided for by Art. 3 Law no. 604/1966, as it represents the causal link between the reorganization of the firm and the workers’ skills. This is in line with both the Italian Constitution and the principles at supranational and international level. In the second part of the essay, the author analyses how the new text of Art. no. 2103 c.c. (as reformed by delegated decree no. 81/2015) affects the duty of repêchage. According to the author, the new art. 2103, broadening the range of tasks the employee can be assigned to in the workplace, has also broadened the notion of repêchage. In her conclusive remarks, she argues that an employer’s failure to fulfil the duty of repêchage, should lead to the reinstatement of the employee under art. 18, co. 5, St. lav

Il contributo si interroga sul ruolo che, in seguito alle ultime riforme del lavoro, ha assunto il cd. ripescaggio all’interno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico. Nella prima parte del saggio, l’esame dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, in particolare di quella sull’onere della prova, conduce alla conclusione che il ripescaggio è parte integrante del gmo posto dall’art. 3, l. 604/1966 inteso quale limite interno (o causale) dell’atto di licenziamento, in quanto costituisce il nesso causale negativofra riorganizzazione disposta dal datore e mansioni del lavoratore. Il significato così assunto dal gmo, pur costituendo certo un limite “minimale” dell’atto di licenziamento, risulta comunque conforme ai principi costituzionali, eurounitari e internazionali, secondo l’interpretazione consolidatasi fino ad oggi. La seconda parte del lavoro analizza come la nuova disciplina dello ius variandi (art. 2103 c.c. come modificato dall’art. 3, d.lgs. 81/2015) impatta sulla struttura e sull’ampiezza del ripescaggio. Partendo dal presupposto che il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. amplia il debito del lavoratore, includendovi tutte le mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento rispetto alle mansioni di assunzione (1 co.) e le mansioni del livello immediatamente inferiore (co. 2) – l’A. giunge alla conclusione che il ripescaggio costituisce oggi oggetto di un vero e proprio onere e si estende a tutte le mansioni che integrano il debito di lavoro. Il datore di lavoro infatti ha l’onere, a pena di ingiustificatezza del licenziamento, di cooperare all’adempimento del lavoratore e, dunque, di adibire il lavoratore, nell’esercizio del proprio potere direttivo, ad una delle mansioni dovute, dello stesso livello o del livello immediatamente inferiore rispetto alle mansioni di assunzione. Il mancato rispetto del ripescaggio, così trasformato dall’art. 2103 nuovo testo c.c., è poi corredato da un successivo ed autonomo obbligo di formazione, che grava sul datore di lavoro. Infine, a corollario del ragionamento, l’A. ritiene che il “fatto giuridico” la cui “manifesta insussistenza” dà luogo, ai sensi dell’art. 18, co. 5, St. lav. alla tutela reintegratoria attenuata includa anche il mancato rispetto del ripescaggio, nell’accezione risultante dal combinato disposto dell’art. 3 l. 604/1966 e art. 2103 nuovo testo c.c

L'obbligo di ripescaggio nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act / M.T. Carinci. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 36:2(2017), pp. 203-240.

L'obbligo di ripescaggio nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act

M.T. Carinci
2017

Abstract

THE DUTY OF «REPECHAGE» IN THE DISMISSAL FOR OBJECTIVE ECONOMIC REASONS IN THE LIGHT OF THE JOBS ACT REFORM. The essay focuses on the role of repêchage in the definition of the dismissal for objective economic reasons after the recent Italian labour law reforms. In the first part of the essay, moving from the analysis of the case-law, especially the one concerning the burden of proof, the author highlights that repêchage is part of the definition of dismissal for objective economic reasons as provided for by Art. 3 Law no. 604/1966, as it represents the causal link between the reorganization of the firm and the workers’ skills. This is in line with both the Italian Constitution and the principles at supranational and international level. In the second part of the essay, the author analyses how the new text of Art. no. 2103 c.c. (as reformed by delegated decree no. 81/2015) affects the duty of repêchage. According to the author, the new art. 2103, broadening the range of tasks the employee can be assigned to in the workplace, has also broadened the notion of repêchage. In her conclusive remarks, she argues that an employer’s failure to fulfil the duty of repêchage, should lead to the reinstatement of the employee under art. 18, co. 5, St. lav
Il contributo si interroga sul ruolo che, in seguito alle ultime riforme del lavoro, ha assunto il cd. ripescaggio all’interno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico. Nella prima parte del saggio, l’esame dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, in particolare di quella sull’onere della prova, conduce alla conclusione che il ripescaggio è parte integrante del gmo posto dall’art. 3, l. 604/1966 inteso quale limite interno (o causale) dell’atto di licenziamento, in quanto costituisce il nesso causale negativofra riorganizzazione disposta dal datore e mansioni del lavoratore. Il significato così assunto dal gmo, pur costituendo certo un limite “minimale” dell’atto di licenziamento, risulta comunque conforme ai principi costituzionali, eurounitari e internazionali, secondo l’interpretazione consolidatasi fino ad oggi. La seconda parte del lavoro analizza come la nuova disciplina dello ius variandi (art. 2103 c.c. come modificato dall’art. 3, d.lgs. 81/2015) impatta sulla struttura e sull’ampiezza del ripescaggio. Partendo dal presupposto che il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. amplia il debito del lavoratore, includendovi tutte le mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento rispetto alle mansioni di assunzione (1 co.) e le mansioni del livello immediatamente inferiore (co. 2) – l’A. giunge alla conclusione che il ripescaggio costituisce oggi oggetto di un vero e proprio onere e si estende a tutte le mansioni che integrano il debito di lavoro. Il datore di lavoro infatti ha l’onere, a pena di ingiustificatezza del licenziamento, di cooperare all’adempimento del lavoratore e, dunque, di adibire il lavoratore, nell’esercizio del proprio potere direttivo, ad una delle mansioni dovute, dello stesso livello o del livello immediatamente inferiore rispetto alle mansioni di assunzione. Il mancato rispetto del ripescaggio, così trasformato dall’art. 2103 nuovo testo c.c., è poi corredato da un successivo ed autonomo obbligo di formazione, che grava sul datore di lavoro. Infine, a corollario del ragionamento, l’A. ritiene che il “fatto giuridico” la cui “manifesta insussistenza” dà luogo, ai sensi dell’art. 18, co. 5, St. lav. alla tutela reintegratoria attenuata includa anche il mancato rispetto del ripescaggio, nell’accezione risultante dal combinato disposto dell’art. 3 l. 604/1966 e art. 2103 nuovo testo c.c
licenziamento per g.m.o.; obbligo di repechage; jobs act;
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2017
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Obbligo di ripescaggioCarinci.pdf

accesso riservato

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 172.94 kB
Formato Adobe PDF
172.94 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/548928
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact