L'A. affronta la questione relativa alla proroga della giurisdizione a favore di altro Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che sia contenuta in un contratto in relazione alle controversie nascenti da altri contratti con esso collegati. L'articolo è dedicato quindi ad una riflessione in ordine all'effetto del collegamento negoziale sugli accordi di proroga della giurisdizione eventualmente contenuti in uno dei negozi collegati e sull'ambito di estensione della clausola di scelta del foro a controversie che non discendono direttamente dal negozio al quale la clausola accede. L'A. ricorda che sia l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, sia l'art. 23 del reg. CE 44/01, riconoscono alla volontà delle parti un ruolo fondamentale nella determinazione del giudice avente giurisdizione: in particolare, fermi i criteri di competenza esclusiva e salvi i limiti relativi alla giurisdizione in materie "protette", le parti sono libere di scegliere, in base al loro apprezzamento, il giudice più idoneo a conoscere delle controversie che potrebbero insorgere tra di loro. Tale libertà, che non richiede nessun specifico collegamento tra foro prescelto e lite insorgenda o insorta ed esclude qualsiasi controllo da parte del giudice interno in ordine al foro in concreto scelto dalle parti, trova però un bilanciamento nella necessità di un accertamento rigoroso del consenso delle parti alla deroga della giurisdizione, attraverso l'individuazione di precisi requisiti formali e l'assoggettamento di questi ultimi ad un’interpretazione restrittiva. L'articole conclude in favore di un'interpratazione "esetnsiva" delle clausole di scelta del foro contenute in contratti collegati.
Clausola di proroga della giurisdizione e negozi collegati / S.A. Villata. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 63:4(2008), pp. 1142-1154.
Clausola di proroga della giurisdizione e negozi collegati
S.A. VillataPrimo
2008
Abstract
L'A. affronta la questione relativa alla proroga della giurisdizione a favore di altro Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che sia contenuta in un contratto in relazione alle controversie nascenti da altri contratti con esso collegati. L'articolo è dedicato quindi ad una riflessione in ordine all'effetto del collegamento negoziale sugli accordi di proroga della giurisdizione eventualmente contenuti in uno dei negozi collegati e sull'ambito di estensione della clausola di scelta del foro a controversie che non discendono direttamente dal negozio al quale la clausola accede. L'A. ricorda che sia l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, sia l'art. 23 del reg. CE 44/01, riconoscono alla volontà delle parti un ruolo fondamentale nella determinazione del giudice avente giurisdizione: in particolare, fermi i criteri di competenza esclusiva e salvi i limiti relativi alla giurisdizione in materie "protette", le parti sono libere di scegliere, in base al loro apprezzamento, il giudice più idoneo a conoscere delle controversie che potrebbero insorgere tra di loro. Tale libertà, che non richiede nessun specifico collegamento tra foro prescelto e lite insorgenda o insorta ed esclude qualsiasi controllo da parte del giudice interno in ordine al foro in concreto scelto dalle parti, trova però un bilanciamento nella necessità di un accertamento rigoroso del consenso delle parti alla deroga della giurisdizione, attraverso l'individuazione di precisi requisiti formali e l'assoggettamento di questi ultimi ad un’interpretazione restrittiva. L'articole conclude in favore di un'interpratazione "esetnsiva" delle clausole di scelta del foro contenute in contratti collegati.Pubblicazioni consigliate
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