L'art. 1, comma 24 della legge n.76/2016 disciplina lo scioglimento dell'unione civile prevedendo la facoltà per ciascuna delle parti di recedere unilateralmente dall'unione con un preavviso semestrale. La norma in commento descrive una fattispecie a formazione progressiva che si articola nella comunicazione all'ufficiale di stato civile della volontà di ottenere lo scioglimento, nella presentazione della domanda di scioglimento e nella sentenza che accoglie la domanda.

Art. 1, c. 24 / C. Rimini (LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO). - In: Codice delle unioni civili e delle convivenze / [a cura di] M. Sesta. - Prima edizione. - Milano : Giuffrè, 2017. - ISBN 9788814221125. - pp. 1078-1085

Art. 1, c. 24

C. Rimini
2017

Abstract

L'art. 1, comma 24 della legge n.76/2016 disciplina lo scioglimento dell'unione civile prevedendo la facoltà per ciascuna delle parti di recedere unilateralmente dall'unione con un preavviso semestrale. La norma in commento descrive una fattispecie a formazione progressiva che si articola nella comunicazione all'ufficiale di stato civile della volontà di ottenere lo scioglimento, nella presentazione della domanda di scioglimento e nella sentenza che accoglie la domanda.
famiglia omosessuale; unione civile; scioglimento
Settore IUS/01 - Diritto Privato
2017
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