Lo studio svolto è teso ad individuare quali presupposti debbano ricorrere affinché venga pronunziata una condanna all’adempimento Ci si interroga, innanzi tutto, sulle ragioni che potrebbero indurre il creditore a preferire l’adempimento invece della risoluzione. Chiarite tali ragioni si delimita il campo dell’indagine, precisando che l’oggetto della domanda di adempimento corrisponde all’oggetto della o delle obbligazioni inadempiute, essendo irrilevante la dinamica che tra esse si insatura nel rapporto contrattuale. Si delinea poi la differenza ontologica e funzionale tra risarcimento in forma specifica ed esecuzione della prestazione dovuta. Il primo presupposto che deve ricorrere per poter essere pronunziata una condanna all’adempimento è che l’inadempimento non sia definitivo. Il secondo presupposto è che l’oggetto della domanda sia corrispondente ed omogeneo rispetto al contenuto dell’obbligazione inadempiuta. È, poi, necessario che la prestazione promessa sia ancora possibile. Precisato che l’accezione di impossibilità della prestazione idonea a paralizzare la domanda di adempimento è la medesima che deve essere adottata come limite alla responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 cod. civ., vengono prospettate le diverse accezioni di impossibilità elaborate dalla dottrina: impossibilità assoluta ed oggettiva, relativa ed oggettiva, soggettiva. Dopo una analisi critica, anche di natura comparatistica, perviene a preferire l’accezione oggettiva e relativa del termine. Una volta accertato che la prestazione sia ancora “relativamente” possibile, si deve altresì valutare se essa sia anche esigibile. Viene poi affrontata la questione delle sopravvenienze che si verifichino successivamente al momento in cui il giudice sia stato chiamato ad apprezzare la possibilità della prestazione. In particolare, alla luce di considerazioni di giustizia sostanziale e di valutazioni circa l’opportunità di pronunziare condanne destinate ad essere disattese, si propone l’applicazione dell’ulteriore criterio di “ragionevolezza della condanna”. Delineati i presupposti che, in generale, devono ricorrere affinché il debitore sia condannato all’adempimento, si procede ad un confronto con le norme, dettate in tema di contratti tipici, che prevedono domande di adempimento. Si esamina la disciplina della compravendita “codicistica” e quella della vendita dei beni di consumo Viene, infine, preso in esame il contratto di appalto ed, in particolare l’azione diretta all’eliminazione dei vizi e dei difetti.

I presupposti sostanziali della domanda di adempimento / C. Romeo. - Milano : Giuffrè, 2008. - ISBN 8814129606.

I presupposti sostanziali della domanda di adempimento

C. Romeo
Primo
2008

Abstract

Lo studio svolto è teso ad individuare quali presupposti debbano ricorrere affinché venga pronunziata una condanna all’adempimento Ci si interroga, innanzi tutto, sulle ragioni che potrebbero indurre il creditore a preferire l’adempimento invece della risoluzione. Chiarite tali ragioni si delimita il campo dell’indagine, precisando che l’oggetto della domanda di adempimento corrisponde all’oggetto della o delle obbligazioni inadempiute, essendo irrilevante la dinamica che tra esse si insatura nel rapporto contrattuale. Si delinea poi la differenza ontologica e funzionale tra risarcimento in forma specifica ed esecuzione della prestazione dovuta. Il primo presupposto che deve ricorrere per poter essere pronunziata una condanna all’adempimento è che l’inadempimento non sia definitivo. Il secondo presupposto è che l’oggetto della domanda sia corrispondente ed omogeneo rispetto al contenuto dell’obbligazione inadempiuta. È, poi, necessario che la prestazione promessa sia ancora possibile. Precisato che l’accezione di impossibilità della prestazione idonea a paralizzare la domanda di adempimento è la medesima che deve essere adottata come limite alla responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 cod. civ., vengono prospettate le diverse accezioni di impossibilità elaborate dalla dottrina: impossibilità assoluta ed oggettiva, relativa ed oggettiva, soggettiva. Dopo una analisi critica, anche di natura comparatistica, perviene a preferire l’accezione oggettiva e relativa del termine. Una volta accertato che la prestazione sia ancora “relativamente” possibile, si deve altresì valutare se essa sia anche esigibile. Viene poi affrontata la questione delle sopravvenienze che si verifichino successivamente al momento in cui il giudice sia stato chiamato ad apprezzare la possibilità della prestazione. In particolare, alla luce di considerazioni di giustizia sostanziale e di valutazioni circa l’opportunità di pronunziare condanne destinate ad essere disattese, si propone l’applicazione dell’ulteriore criterio di “ragionevolezza della condanna”. Delineati i presupposti che, in generale, devono ricorrere affinché il debitore sia condannato all’adempimento, si procede ad un confronto con le norme, dettate in tema di contratti tipici, che prevedono domande di adempimento. Si esamina la disciplina della compravendita “codicistica” e quella della vendita dei beni di consumo Viene, infine, preso in esame il contratto di appalto ed, in particolare l’azione diretta all’eliminazione dei vizi e dei difetti.
2008
Settore IUS/01 - Diritto Privato
I presupposti sostanziali della domanda di adempimento / C. Romeo. - Milano : Giuffrè, 2008. - ISBN 8814129606.
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