La Prima Sezione della Corte di cassazione afferma la necessità di modificare l’orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 1990, in relazione ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il parametro del «tenore di vita matrimoniale» viene sostituito con quello della «autosufficienza economica». Si ribadisce invece che, durante il periodo di separazione, il coniuge debole ha diritto a mantenere il tenore di vita coniugale. Sia per l’assegno durante il periodo di separazione, sia per l’assegno divorzio e, la Cassazione con-ferma la finalità assistenziale dell’assegno. Sarebbe invece finalmente opportuno superare questo dogma e affermare che, dopo il divorzio, sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio. La valutazione di adeguatezza prevista dall’art. 5, 6° comma, L. n.898/1970 dovrebbe essere effettuata valutando l’entià di tali sacrifici.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile : l'agonia del fondamento assistenziale / C. Rimini. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 2017:8-9(2017 Sep), pp. 1799-1806.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile : l'agonia del fondamento assistenziale
C. RiminiPrimo
2017
Abstract
La Prima Sezione della Corte di cassazione afferma la necessità di modificare l’orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 1990, in relazione ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il parametro del «tenore di vita matrimoniale» viene sostituito con quello della «autosufficienza economica». Si ribadisce invece che, durante il periodo di separazione, il coniuge debole ha diritto a mantenere il tenore di vita coniugale. Sia per l’assegno durante il periodo di separazione, sia per l’assegno divorzio e, la Cassazione con-ferma la finalità assistenziale dell’assegno. Sarebbe invece finalmente opportuno superare questo dogma e affermare che, dopo il divorzio, sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio. La valutazione di adeguatezza prevista dall’art. 5, 6° comma, L. n.898/1970 dovrebbe essere effettuata valutando l’entià di tali sacrifici.File | Dimensione | Formato | |
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