Quale valore giuridico è attribuito ai fenomeni sociali? Quando i fatti o i comportamenti socialmente diffusi diventano giuridicamente rilevanti? Un’indagine storica sul fenomeno dello scandalo offre l’occasione per esaminare un aspetto specifico del rapporto fra istituzioni, diritto e società: quello, cioè, della rilevanza giuridica attribuita a reazioni sociali, spesso impalpabili, come le manifestazioni di dissenso, le forme di indignazione e le situazioni di discordia. La ricerca si snoda lungo l’alto e il basso medioevo, sino all’età moderna, quantunque lo scandalo abbia mantenuto rilievo anche negli ordinamenti contemporanei: nel nostro, esso rileva non solo a livello legislativo, ai fini della punibilità del reato di incesto (art. 564 c.p.), ma anche sul piano giurisprudenziale, ove integra, di sovente, la definizione del buon costume e della pubblica decenza. Come molti concetti che permeano la cultura giuridica occidentale, quello di scandalo affonda le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana. In ambito teologico, il termine scandalo (che in senso etimologico indica l’inciampo) rappresenta, in senso figurato, l’atto di devianza che fornisce al prossimo un cattivo esempio e, al tempo, stesso, la reazione a tale atto. È soprattutto in quest’ultima accezione che il termine è utilizzato in ambito giuridico. La rilevanza sociale dello scandalo si traduce nella sua rilevanza giuridica: il comportamento deviante si può propagare nella comunità, scatenando reazioni di disapprovazione e contestazione, che dalle covate forme di resistenza possono giungere sino all’aperta protesta. Per tale ragione, gli ordinamenti hanno da sempre avvertito l’esigenza di contenere manifestazioni di dissenso da parte dell’opinione pubblica, al fine di mantenere l’ordine nella società. L’uso giuridico del termine scandalo è, dunque, caratterizzato da un’alta densità politica, tanto più che la sua polivalenza ha consentito di ricomprendervi fenomeni sociali differenti. Diverse, tuttavia, sono state le tecniche normative utilizzate per attribuire rilevanza agli scandali. Per la sua derivazione teologica, la nozione di scandalo è stata utilizzata soprattutto nell’ordinamento canonico, su cui si sono sino ad ora concentrate le principali indagini in materia. Sin dal periodo tardo-antico, la necessità di evitare l’insorgere di uno scandalo nella comunità o di rimuoverne uno già insorto giustificò deroghe alla disciplina canonica. È significativo, in proposito, che tale principio abbia assunto particolare importanza in settori cruciali per garantire la governabilità, come quelli relativi alle elezioni episcopali e all’amministrazione della giustizia (riguardo a quest’ultimo, nelle riflessioni dei giuristi di diritto comune, il tema dello scandalum fu, di sovente, trattato congiuntamente a quello del tumultus, termine usato nelle fonti romane proprio per indicare situazioni di disordine, come la rivolta popolare, e, in senso morale, il turbamento sociale). La nozione di scandalo è stata però utilizzata anche in altri ordinamenti, per i quali l’importanza che i fenomeni sociali hanno assunto nella storia delle istituzioni attende ancora di essere approfondito. Il termine scandalum fu impiegato nella legislazione dei regni germanici per indicare forme violente di rivolgimento dell’ordine sociale e sovvertimento delle strutture pubbliche, che erano oggetto di repressione in quanto tali: così nelle Leges Visigothorum (2,1,8), ove era sinonimo di conturbatio; nell’editto di Rotari, per il quale lo scandalo rappresentava, secondo la definizione che ne avrebbe dato Carlo di Tocco all’inizio del XIII secolo, una forma di offesa nei confronti del re (Roth. 35-40), e nei capitolari franchi, ove assunse progressivamente il significato attribuitogli dal diritto canonico.

Itinerari storico-giuridici dello scandalo: istituzioni, diritto, società / R. Bianchi Riva. ((Intervento presentato al convegno I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di ricerca tenutosi a Trani nel 2016.

Itinerari storico-giuridici dello scandalo: istituzioni, diritto, società

R. Bianchi Riva
Primo
2016

Abstract

Quale valore giuridico è attribuito ai fenomeni sociali? Quando i fatti o i comportamenti socialmente diffusi diventano giuridicamente rilevanti? Un’indagine storica sul fenomeno dello scandalo offre l’occasione per esaminare un aspetto specifico del rapporto fra istituzioni, diritto e società: quello, cioè, della rilevanza giuridica attribuita a reazioni sociali, spesso impalpabili, come le manifestazioni di dissenso, le forme di indignazione e le situazioni di discordia. La ricerca si snoda lungo l’alto e il basso medioevo, sino all’età moderna, quantunque lo scandalo abbia mantenuto rilievo anche negli ordinamenti contemporanei: nel nostro, esso rileva non solo a livello legislativo, ai fini della punibilità del reato di incesto (art. 564 c.p.), ma anche sul piano giurisprudenziale, ove integra, di sovente, la definizione del buon costume e della pubblica decenza. Come molti concetti che permeano la cultura giuridica occidentale, quello di scandalo affonda le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana. In ambito teologico, il termine scandalo (che in senso etimologico indica l’inciampo) rappresenta, in senso figurato, l’atto di devianza che fornisce al prossimo un cattivo esempio e, al tempo, stesso, la reazione a tale atto. È soprattutto in quest’ultima accezione che il termine è utilizzato in ambito giuridico. La rilevanza sociale dello scandalo si traduce nella sua rilevanza giuridica: il comportamento deviante si può propagare nella comunità, scatenando reazioni di disapprovazione e contestazione, che dalle covate forme di resistenza possono giungere sino all’aperta protesta. Per tale ragione, gli ordinamenti hanno da sempre avvertito l’esigenza di contenere manifestazioni di dissenso da parte dell’opinione pubblica, al fine di mantenere l’ordine nella società. L’uso giuridico del termine scandalo è, dunque, caratterizzato da un’alta densità politica, tanto più che la sua polivalenza ha consentito di ricomprendervi fenomeni sociali differenti. Diverse, tuttavia, sono state le tecniche normative utilizzate per attribuire rilevanza agli scandali. Per la sua derivazione teologica, la nozione di scandalo è stata utilizzata soprattutto nell’ordinamento canonico, su cui si sono sino ad ora concentrate le principali indagini in materia. Sin dal periodo tardo-antico, la necessità di evitare l’insorgere di uno scandalo nella comunità o di rimuoverne uno già insorto giustificò deroghe alla disciplina canonica. È significativo, in proposito, che tale principio abbia assunto particolare importanza in settori cruciali per garantire la governabilità, come quelli relativi alle elezioni episcopali e all’amministrazione della giustizia (riguardo a quest’ultimo, nelle riflessioni dei giuristi di diritto comune, il tema dello scandalum fu, di sovente, trattato congiuntamente a quello del tumultus, termine usato nelle fonti romane proprio per indicare situazioni di disordine, come la rivolta popolare, e, in senso morale, il turbamento sociale). La nozione di scandalo è stata però utilizzata anche in altri ordinamenti, per i quali l’importanza che i fenomeni sociali hanno assunto nella storia delle istituzioni attende ancora di essere approfondito. Il termine scandalum fu impiegato nella legislazione dei regni germanici per indicare forme violente di rivolgimento dell’ordine sociale e sovvertimento delle strutture pubbliche, che erano oggetto di repressione in quanto tali: così nelle Leges Visigothorum (2,1,8), ove era sinonimo di conturbatio; nell’editto di Rotari, per il quale lo scandalo rappresentava, secondo la definizione che ne avrebbe dato Carlo di Tocco all’inizio del XIII secolo, una forma di offesa nei confronti del re (Roth. 35-40), e nei capitolari franchi, ove assunse progressivamente il significato attribuitogli dal diritto canonico.
18-nov-2016
scandalo; medioevo; società; diritto; istituzioni
Settore IUS/19 - Storia del Diritto Medievale e Moderno
Itinerari storico-giuridici dello scandalo: istituzioni, diritto, società / R. Bianchi Riva. ((Intervento presentato al convegno I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di ricerca tenutosi a Trani nel 2016.
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