L'applicazione efficace delle norme rappresenta un elemento di importanza cruciale per l’operatività dell'ordinamento giuridico dell'UE, la cui implementazione dipende dagli Stati Membri; a questi ultimi e alle autorità nazionali è imposto di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e di sanzionarne le violazioni. Il rispetto del principio di autonomia implica che gli Stati Membri dispongono di ampia libertà nella selezione e nella determinazione degli strumenti necessari a questi scopi, e crea una sostanziale dicotomia tra l‘applicazione sostanzialmente uniforme della normativa comunitaria nei vari ambiti nazionali e un quadro potenzialmente assai divergente e disarmonico per quel che riguarda i vari regimi di enforcement. Pur se nei vari Stati Membri vengono implementate regole analoghe o identiche, la loro violazione può produrre effetti assai diversi a seconda dei singoli ordinamenti nazionali e può comportare, di conseguenza, una differenziazione dell’efficacia della normativa considerata nei vari Paesi dell’Unione. Spetta quindi al giudice nazionale determinare il il rispetto dei principi di effettività e di equivalenza; il processo di valutazione imposto dalla Cgue alle corti nazionali si basa sui concetti fondamentali di coerenza della disposizione interna con le regole di analoga natura presenti nell’ordinamento e di effettiva dissuasività della specifica misura sanzionatoria. Va tuttavia considerato come nell’elaborazione di tali criteri, la CGE abbia fornito una serie di requisiti che non sono caratterizzati da un elevato grado di specificità, pervasività e capacità di influenza negli ordinamenti nazionali, e in particolare non sembrano essere in grado di produrre un effetto di uniformazione delle valutazioni dei giudici nazionali negli aspetti considerati sia tra i vari Stati Membri che all’interno dei singoli ordinamenti considerati; le caratteristiche e le specifiche disposizioni previste nei vari contesti nazionali conservano la loro rilevanza rispetto ad una caratterizzazione in senso “comunitario” in particolare del principio di effettività; in questo senso il ricorso alla formula “sanzioni effettive proporzionate e dissuasive” non sembra quindi aver consentito un’uniformazione delle tutele ma abbia prodotto una serie differenziata di risultati. L’ultimo aspetto che è possibile sottolineare è quello relativo alla previsione di strumenti accessori che, pur non influendo necessariamente sul quadro specifico di sanzioni previsto a livello nazionale, siano in grado di aumentare la chiarezza ed effettività dei controlli delle autorità nazionali e delle tutele accordate ai lavoratori e produrre di conseguenza un effetto antiabusivo e influire positivamente sulla regolazione e la protezione dei diritti dei lavoratori. In questo senso procede la Direttiva 2014/67 sull’applicazione della Direttiva 96/71, sulla base di due direttrici fondamentali: da un lato la specificazione delle modalità relative all’accesso alle informazioni, alla cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali e ai meccanismi di controllo imposti ai prestatori di servizi e la previsione di criteri ai fini dell’individuazione di un distacco “autentico”. Dall’altro la previsione di specifici meccanismi rimediali - e in particolare, il regime della responsabilità solidale per i crediti da lavoro - e la disciplina di un sistema di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, basato su obblighi di informazione e cooperazione tra le autorità dei vari Stati Membri. Gli strumenti e le procedure della Direttiva 2014/67 interagiscono quindi con l’ordinamento degli Stati Membri da un lato chiarendo o specificando le previsioni della Direttiva 96/71 riguardo le modalità utilizzate e i criteri seguiti dalle autorità e servizi ispettivi nelle varie attività di monitoraggio e controllo del lavoro tramite distacco, e dall’altro innovando per quanto riguarda gli apparati per la tutela degli abusi che devono essere stabiliti a livello nazionale al fine di predisporre una una tutela effettiva per i lavoratori coinvolti in questa specifica forma di mobilità intracomunitaria.

Le politiche europee di contrasto al lavoro sommerso e la loro effettività / S. Guadagno. ((Intervento presentato al convegno Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020 tenutosi a Verona nel 2016.

Le politiche europee di contrasto al lavoro sommerso e la loro effettività

S. Guadagno
2016

Abstract

L'applicazione efficace delle norme rappresenta un elemento di importanza cruciale per l’operatività dell'ordinamento giuridico dell'UE, la cui implementazione dipende dagli Stati Membri; a questi ultimi e alle autorità nazionali è imposto di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e di sanzionarne le violazioni. Il rispetto del principio di autonomia implica che gli Stati Membri dispongono di ampia libertà nella selezione e nella determinazione degli strumenti necessari a questi scopi, e crea una sostanziale dicotomia tra l‘applicazione sostanzialmente uniforme della normativa comunitaria nei vari ambiti nazionali e un quadro potenzialmente assai divergente e disarmonico per quel che riguarda i vari regimi di enforcement. Pur se nei vari Stati Membri vengono implementate regole analoghe o identiche, la loro violazione può produrre effetti assai diversi a seconda dei singoli ordinamenti nazionali e può comportare, di conseguenza, una differenziazione dell’efficacia della normativa considerata nei vari Paesi dell’Unione. Spetta quindi al giudice nazionale determinare il il rispetto dei principi di effettività e di equivalenza; il processo di valutazione imposto dalla Cgue alle corti nazionali si basa sui concetti fondamentali di coerenza della disposizione interna con le regole di analoga natura presenti nell’ordinamento e di effettiva dissuasività della specifica misura sanzionatoria. Va tuttavia considerato come nell’elaborazione di tali criteri, la CGE abbia fornito una serie di requisiti che non sono caratterizzati da un elevato grado di specificità, pervasività e capacità di influenza negli ordinamenti nazionali, e in particolare non sembrano essere in grado di produrre un effetto di uniformazione delle valutazioni dei giudici nazionali negli aspetti considerati sia tra i vari Stati Membri che all’interno dei singoli ordinamenti considerati; le caratteristiche e le specifiche disposizioni previste nei vari contesti nazionali conservano la loro rilevanza rispetto ad una caratterizzazione in senso “comunitario” in particolare del principio di effettività; in questo senso il ricorso alla formula “sanzioni effettive proporzionate e dissuasive” non sembra quindi aver consentito un’uniformazione delle tutele ma abbia prodotto una serie differenziata di risultati. L’ultimo aspetto che è possibile sottolineare è quello relativo alla previsione di strumenti accessori che, pur non influendo necessariamente sul quadro specifico di sanzioni previsto a livello nazionale, siano in grado di aumentare la chiarezza ed effettività dei controlli delle autorità nazionali e delle tutele accordate ai lavoratori e produrre di conseguenza un effetto antiabusivo e influire positivamente sulla regolazione e la protezione dei diritti dei lavoratori. In questo senso procede la Direttiva 2014/67 sull’applicazione della Direttiva 96/71, sulla base di due direttrici fondamentali: da un lato la specificazione delle modalità relative all’accesso alle informazioni, alla cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali e ai meccanismi di controllo imposti ai prestatori di servizi e la previsione di criteri ai fini dell’individuazione di un distacco “autentico”. Dall’altro la previsione di specifici meccanismi rimediali - e in particolare, il regime della responsabilità solidale per i crediti da lavoro - e la disciplina di un sistema di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, basato su obblighi di informazione e cooperazione tra le autorità dei vari Stati Membri. Gli strumenti e le procedure della Direttiva 2014/67 interagiscono quindi con l’ordinamento degli Stati Membri da un lato chiarendo o specificando le previsioni della Direttiva 96/71 riguardo le modalità utilizzate e i criteri seguiti dalle autorità e servizi ispettivi nelle varie attività di monitoraggio e controllo del lavoro tramite distacco, e dall’altro innovando per quanto riguarda gli apparati per la tutela degli abusi che devono essere stabiliti a livello nazionale al fine di predisporre una una tutela effettiva per i lavoratori coinvolti in questa specifica forma di mobilità intracomunitaria.
No
Italian
14-apr-2016
lavoro sommerso; sanzioni; enforcement directive; CGUE; lavoro a termine; distacco
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
Presentazione
Intervento richiesto
Comitato scientifico
Pubblicazione scientifica
Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020
Verona
2016
Convegno internazionale
S. Guadagno
Le politiche europee di contrasto al lavoro sommerso e la loro effettività / S. Guadagno. ((Intervento presentato al convegno Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020 tenutosi a Verona nel 2016.
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