Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta i punti più controversi del novellato reato di "scambio elettorale politico mafioso", proponendo una nuova ricostruzione ermeneutica che, entro i limiti scolpiti dal principio di legalità, garantisce alla norma una maggiore effettività. In particolare, con riferimento all'oggetto della promessa, i giudici di legittimità hanno stabilito che, per la prova del patto, non è necessaria l'esplicita pattuizione del metodo mafioso, ben potendo questo rimanere sullo sfondo dell'accordo. Inoltre, per quanto attiene al dolo del promissario, la Cassazione ha affermato che, quando l'interlocutore è una cosca mafiosa, la parte dell'accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti deve ritenersi presunta; quando, invece, la promessa proviene da altri soggetti, la prova del dolo diviene più rigorosa, chiedendosi in questo caso una chiara dimostrazione della consapevolezza del metodo mafioso.
La Corte di cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p. : una nuova effettività per il reato di ''scambio elettorale politico mafioso''? / E. Zuffada. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - 2016:(2016 Mar 18).
La Corte di cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p. : una nuova effettività per il reato di ''scambio elettorale politico mafioso''?
E. Zuffada
2016
Abstract
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta i punti più controversi del novellato reato di "scambio elettorale politico mafioso", proponendo una nuova ricostruzione ermeneutica che, entro i limiti scolpiti dal principio di legalità, garantisce alla norma una maggiore effettività. In particolare, con riferimento all'oggetto della promessa, i giudici di legittimità hanno stabilito che, per la prova del patto, non è necessaria l'esplicita pattuizione del metodo mafioso, ben potendo questo rimanere sullo sfondo dell'accordo. Inoltre, per quanto attiene al dolo del promissario, la Cassazione ha affermato che, quando l'interlocutore è una cosca mafiosa, la parte dell'accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti deve ritenersi presunta; quando, invece, la promessa proviene da altri soggetti, la prova del dolo diviene più rigorosa, chiedendosi in questo caso una chiara dimostrazione della consapevolezza del metodo mafioso.File | Dimensione | Formato | |
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LA CORTE DI CASSAZIONE RITORNA SULL'ART. 416 TER C.P. UNA NUOVA EFFETTIVITÀ PER IL REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO.pdf
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